Art. 10.
 
  1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale  7  novembre
1983,   n.   41,   concernente  "Per  la  disciplina  dell'educazione
permanente  e  del  sistema  di  biblioteche  pubbliche",  sostituito
dall'art. 4 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 9, e' aggiunto
il seguente comma:
  "5.  Agenzie  di  educazione  permanente  sono altresi' quegli enti
ladini che assolvono le funzioni di programmazione ed  attuazione  di
almeno  due  terzi  delle ore di attivita' di educazione permanente o
giorni di frequenza all'anno previsti per le  agenzie  di  educazione
permanente  di  cui  alla  lettera  a)  del comma 2 e con i requisiti
indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2.".
  2. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale 7  novembre
1983, n. 41, sostituito dall'art. 8 della legge provinciale 20 aprile
1993, n. 9, e' aggiunto il seguente comma:
  "6.  Il  finanziamento  del  personale  delle agenzie di educazione
permanente ladine avviene al raggiungimento di almeno due terzi delle
ore di attivita' di  educazione  permanente  o  giorni  di  frequenza
all'anno  previste  per  il  corrispondente  funzionario  di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1.".
  3. Al comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 7 novembre 1983,
n. 41, sostituito dall'art. 11  della  legge  provinciale  20  aprile
1993,  n. 9, le parole: "e puo' essere differenziata per Comune" sono
sostituite  dalle  parole:   "e   puo'   essere   differenziata   per
localita'.".