Art. 10. 1. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, concernente "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche", sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 9, e' aggiunto il seguente comma: "5. Agenzie di educazione permanente sono altresi' quegli enti ladini che assolvono le funzioni di programmazione ed attuazione di almeno due terzi delle ore di attivita' di educazione permanente o giorni di frequenza all'anno previsti per le agenzie di educazione permanente di cui alla lettera a) del comma 2 e con i requisiti indicati alle lettere b), c), d), e), f), g), h) e i) del comma 2.". 2. Dopo il comma 5 dell'art. 10 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, sostituito dall'art. 8 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 9, e' aggiunto il seguente comma: "6. Il finanziamento del personale delle agenzie di educazione permanente ladine avviene al raggiungimento di almeno due terzi delle ore di attivita' di educazione permanente o giorni di frequenza all'anno previste per il corrispondente funzionario di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.". 3. Al comma 2 dell'art. 13 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, sostituito dall'art. 11 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 9, le parole: "e puo' essere differenziata per Comune" sono sostituite dalle parole: "e puo' essere differenziata per localita'.".