Art. 12. 1. Per gli interventi previsti dall'art. 2 vengono utilizzati gli stanziamenti gia' autorizzati nel bilancio provinciale per l'attuazione della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 (cap. 33310). La presente legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bolzano, 5 agosto 1996. DURNWALDER Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano Il vice prefetto vicario: Pappalardo