Art. 12.
 
  1. Per gli interventi previsti dall'art. 2 vengono  utilizzati  gli
stanziamenti   gia'   autorizzati   nel   bilancio   provinciale  per
l'attuazione della legge  provinciale  13  marzo  1987,  n.  5  (cap.
33310).
  La  presente  legge sara' pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione.
  E' fatto obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge della Provincia.
    Bolzano, 5 agosto 1996.
                             DURNWALDER
Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Il vice prefetto vicario: Pappalardo