Art. 2.
 
  1.  Dopo  l'art.  1  della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 e'
inserito il seguente articolo: "Art. 1-bis.  (Settimane  linguistiche
intensive).  - 1. Per i fini di cui all'art. 1, comma 1, la Provincia
puo' finanziare settimane linguistiche  intensive  della  durata  non
inferiore  a  sette  giorni  di  calendario  e  25 ore settimanali di
lezione,   organizzate   e   realizzate   dagli   organi   scolastici
competenti.".