Art. 2. 1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 e' inserito il seguente articolo: "Art. 1-bis. (Settimane linguistiche intensive). - 1. Per i fini di cui all'art. 1, comma 1, la Provincia puo' finanziare settimane linguistiche intensive della durata non inferiore a sette giorni di calendario e 25 ore settimanali di lezione, organizzate e realizzate dagli organi scolastici competenti.".