Art. 3. 1. L'art. 2 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, sostituito dall'art. 16 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. (Beneficiari delle sovvenzioni) - 1. Sono ammessi al beneficio delle sovvenzioni di cui all' art. 3, comma 1, tutti i cittadini italiani residenti in provincia di Bolzano ininterrottamente da almeno un anno, che hanno assolto l'obbligo scolastico e non hanno compiuto i trent'anni.".