Art. 3.
 
  1. L'art. 2 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, sostituito
dall'art.  16  della  legge  provinciale  11  maggio  1988, n. 18, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 2. (Beneficiari delle  sovvenzioni)  -  1.  Sono  ammessi  al
beneficio  delle  sovvenzioni  di  cui  all' art. 3, comma 1, tutti i
cittadini   italiani    residenti    in    provincia    di    Bolzano
ininterrottamente  da  almeno  un  anno,  che hanno assolto l'obbligo
scolastico e non hanno compiuto i trent'anni.".