Art. 4.
 
  1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 13 marzo 1987, n.
5 e' sostituito dal seguente:
  "2. La  Giunta  provinciale  stabilisce  annualmente  un  tetto  di
reddito  per  l'ammissione al beneficio della sovvenzione, le persone
di riferimento per il reddito ed il patrimonio nonche' i criteri  per
la  formazione  di  una graduatoria. Per la valutazione del reddito e
del patrimonio si applicano  i  criteri  stabiliti  per  l'assistenza
scolastica ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7.".