Art. 4. 1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 e' sostituito dal seguente: "2. La Giunta provinciale stabilisce annualmente un tetto di reddito per l'ammissione al beneficio della sovvenzione, le persone di riferimento per il reddito ed il patrimonio nonche' i criteri per la formazione di una graduatoria. Per la valutazione del reddito e del patrimonio si applicano i criteri stabiliti per l'assistenza scolastica ai sensi della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7.".