Art. 5. 1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5, sostituito dall'art. 16 della legge provinciale 11 maggio 1988, n. 18, ed il comma 2 del medesimo articolo sono sostituiti dai seguenti: "1. La Giunta provinciale fissa annualmente per i corsi di cui all'art. 1, comma 1, la durata e il monteore settimanale di lezioni, che non possono essere inferiori rispettivamente a 19 giorni di calendario e 15 ore settimanali di lezione. 2. La Giunta provinciale fissa altresi' annualmente la sovvenzione massima e le caratteristiche generali che devono possedere i corsi frequentati dagli interessati ammessi alle sovvenzioni di cui all'art. 3, comma 1.".