Art. 5.
 
  1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge provinciale 13 marzo 1987, n.
5, sostituito dall'art. 16 della legge provinciale 11 maggio 1988, n.
18, ed il comma 2 del medesimo articolo sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  La  Giunta  provinciale  fissa  annualmente per i corsi di cui
all'art. 1, comma 1, la durata e il monteore settimanale di  lezioni,
che  non  possono  essere  inferiori  rispettivamente  a 19 giorni di
calendario e 15 ore settimanali di lezione.
  2. La Giunta provinciale fissa altresi' annualmente la  sovvenzione
massima  e  le  caratteristiche generali che devono possedere i corsi
frequentati  dagli  interessati  ammessi  alle  sovvenzioni  di   cui
all'art.  3, comma 1.".