Art. 6. 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 e' abrogata. 2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 13 marzo 1987, n. 5 e' sostituito dal seguente: "2. Il punteggio da assegnare in base ai criteri di cui al comma 1, lettere e) e d), non puo' comunque essere superiore di un terzo rispetto al punteggio da assegnare per il reddito e per il patrimonio di cui alla lettera a).".