Art. 6.
 
  1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 13
marzo 1987, n. 5 e' abrogata.
  2. Il comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 13 marzo 1987, n.
5 e' sostituito dal seguente:
  "2. Il punteggio da assegnare in base ai criteri di cui al comma 1,
lettere  e)  e  d),  non  puo'  comunque essere superiore di un terzo
rispetto al punteggio da assegnare per il reddito e per il patrimonio
di cui alla lettera a).".