Art. 13. Disposizioni finanziarie 1. La maggiore spesa per personale, derivante dall'articolo 5 e valutata in lire 70 milioni per l'anno 1996, trova copertura nella disponibilita' del capitolo 12100 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996. 2. Alla copertura della spesa a carico degli esercizi finanziari 1997 e 1998, valutata annualmente in lire 400 milioni, si provvede mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1) del bilancio triennale 1996-1998. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Data a Bolzano, 5 agosto 1996 DURNWALDER Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano Il vice prefetto vicario: Pappalardo