Art. 13.
                       Disposizioni finanziarie
 
  1. La maggiore spesa per personale,  derivante  dall'articolo  5  e
valutata  in  lire  70 milioni per l'anno 1996, trova copertura nella
disponibilita' del capitolo 12100  del  bilancio  di  previsione  per
l'esercizio finanziario 1996.
  2.  Alla  copertura  della spesa a carico degli esercizi finanziari
1997 e 1998, valutata annualmente in lire 400  milioni,  si  provvede
mediante utilizzo di corrispondenti quote dello stanziamento previsto
alla  sezione  10,  settore 10.2, lettera b.1) del bilancio triennale
1996-1998.
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  ufficiale  della
Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Provincia.
   Data a Bolzano, 5 agosto 1996
                             DURNWALDER
Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano
Il vice prefetto vicario: Pappalardo