Art. 2.
 
  1. L'articolo 3 della legge provinciale 23 agosto 1988,  n.  38  e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 3 - (Vigilanza, controllo e finanziamento dei musei) - 1.  Le
delibere  relative  al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed
al conto consuntivo devono essere presentate alla Giunta  provinciale
per l'approvazione.
  2.  In  caso  di  riscontrata  impossibilita' di funzionamento o di
grave irregolarita', la Giunta provinciale  dispone  lo  scioglimento
del consiglio di amministrazione e nomina in sua vece un commissario,
il quale provvede all'ordinaria amministrazione del museo e promuove,
entro sei mesi dalla sua nomina, la ricostituzione dello stesso.
  3.   La   provincia   concorre  al  finanziamento  delle  spese  di
funzionamento  dei  musei   provinciali   nonche'   di   quelle   per
l'ampliamento   del  relativo  patrimonio  mediante  l'erogazione  di
contributi annuali, tenendo conto del programma  di  attivita'  e  di
acquisti deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione.
  4.   Il  relativo  stanziamento,  da  iscriversi  nel  bilancio  di
previsione  annuale  della  Provincia,  e'  autorizzato  dalla  legge
finanziaria annuale."