Art. 2. 1. L'articolo 3 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 e' sostituito dal seguente: "Art. 3 - (Vigilanza, controllo e finanziamento dei musei) - 1. Le delibere relative al bilancio di previsione, alle sue variazioni ed al conto consuntivo devono essere presentate alla Giunta provinciale per l'approvazione. 2. In caso di riscontrata impossibilita' di funzionamento o di grave irregolarita', la Giunta provinciale dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione e nomina in sua vece un commissario, il quale provvede all'ordinaria amministrazione del museo e promuove, entro sei mesi dalla sua nomina, la ricostituzione dello stesso. 3. La provincia concorre al finanziamento delle spese di funzionamento dei musei provinciali nonche' di quelle per l'ampliamento del relativo patrimonio mediante l'erogazione di contributi annuali, tenendo conto del programma di attivita' e di acquisti deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione. 4. Il relativo stanziamento, da iscriversi nel bilancio di previsione annuale della Provincia, e' autorizzato dalla legge finanziaria annuale."