Art. 3. 1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 e' sostituito dal seguente: "1. Il trattamento economico e giuridico del personale dei musei provinciali deve corrispondere a quello del personale della Provincia nei rispettivi livelli funzionali. La pianta organica dei musei e' stabilita dalla Giunta provinciale su proposta del consiglio di amministrazione."