Art. 3.
 
  1.  Il  comma  1  dell'articolo 4 della legge provinciale 23 agosto
1988, n. 38 e' sostituito dal seguente:
  "1. Il trattamento economico e giuridico del  personale  dei  musei
provinciali deve corrispondere a quello del personale della Provincia
nei  rispettivi  livelli  funzionali. La pianta organica dei musei e'
stabilita dalla Giunta  provinciale  su  proposta  del  consiglio  di
amministrazione."