Art. 4. 1. L'articolo 6 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 e' sostituito dal seguente: "Art. 6 - (Museo archeologico) - 1. Nella Ripartizione 13 (Beni culturali) viene istituito il Museo archeologico. 2. Il Museo archeologico persegue i seguenti compiti e finalita': a) raccoglie, ordina, studia ed espone reperti archeologici; b) pubblica e diffonde a mezzo di strumentidi informazione adeguati i risultati della ricerca e delle conoscenze nel settore archeologico; e) collabora con altri istituti che perseguono le stesse finalita'; d) provvede alla custodia, inventariazione ed al controllo delle condizioni di conservazione del materiale archeologico esposto. 3. Per il Museo di archeologia e' istituito un comitato scientifico, composto da almeno 6 membri, anche esteri, ed e' nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura. La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. Uno dei membri deve appartenere al gruppo linguistico ladino.".