Art. 4.
 
  1.  L'articolo  6  della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 6 - (Museo archeologico) - 1.  Nella  Ripartizione  13  (Beni
culturali) viene istituito il Museo archeologico.
  2. Il Museo archeologico persegue i seguenti compiti e finalita':
   a) raccoglie, ordina, studia ed espone reperti archeologici;
   b)  pubblica  e  diffonde  a  mezzo  di  strumentidi  informazione
adeguati i risultati della ricerca e  delle  conoscenze  nel  settore
archeologico;
   e)   collabora   con  altri  istituti  che  perseguono  le  stesse
finalita';
   d) provvede alla custodia, inventariazione ed al  controllo  delle
condizioni di conservazione del materiale archeologico esposto.
  3.   Per   il   Museo  di  archeologia  e'  istituito  un  comitato
scientifico, composto  da  almeno  6  membri,  anche  esteri,  ed  e'
nominato dalla Giunta provinciale per la durata della legislatura. La
composizione  del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi
linguistici, quale risulta dai dati ufficiali dell'ultimo  censimento
generale della popolazione. Uno dei membri deve appartenere al gruppo
linguistico ladino.".