Art. 6. 1. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38 sono sostituiti dai seguenti: "3. L'interesse pubblico e' accertato con delibera della consulta di cui all'articolo 8. Contro tale deliberazione e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione. 4. Le domande annuali di contributo devono essere presentate all'amministrazione provinciale entro il 28 febbraio di ogni anno ovvero entro un altro termine stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione. Alla prima domanda va allegato un inventario completo e, qualora il museo sia gestito da una persona giuridica o da una associazione non riconosciuta come persona giuridica, lo statuto. Cio' vale anche per ogni modifica dell'inventario e dello statuto.".