Art. 6.
 
  1. I commi 3 e 4 dell'articolo 7 della legge provinciale 23  agosto
1988, n. 38 sono sostituiti dai seguenti:
  "3.  L'interesse  pubblico e' accertato con delibera della consulta
di cui all'articolo 8. Contro tale deliberazione e'  ammesso  ricorso
alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione.
  4.  Le  domande  annuali  di  contributo  devono  essere presentate
all'amministrazione provinciale entro il 28  febbraio  di  ogni  anno
ovvero  entro  un  altro  termine  stabilito  con deliberazione della
Giunta provinciale, da pubblicarsi  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  Alla  prima  domanda  va allegato un inventario completo e,
qualora il museo sia gestito  da  una  persona  giuridica  o  da  una
associazione  non  riconosciuta  come  persona giuridica, lo statuto.
Cio' vale anche per ogni modifica dell'inventario e dello statuto.".