Art. 8.
 
  1. Dopo il comma 1  dell'articolo  9  della  legge  provinciale  23
agosto 1988, 38 sono aggiunti i seguenti commi:
  "2.  I  musei e le raccolte sottoposti a vincolo sono soggetti alla
vigilanza della Ripartizione Beni culturali.
  3. Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una  delle
cose  che  abbiano formato oggetto di notifica e' tenuto a denunziare
alla Giunta provinciale ogni atto, a titolo oneroso o  gratuito,  che
ne  trasmetta,  in  tutto  o in parte, la proprieta' o la detenzione.
Nel caso che la trasmissione  avvenga  per  successione  a  causa  di
morte, l'obbligo della denunzia spetta all'erede.
  4.  Nel  caso di alienazione a titolo oneroso,la Giunta provinciale
ha facolta' di  acquistare  la  cosa  al  medesimo  prezzo  stabilito
nell'atto  di alienazione. Qualora la cosa sia alienata con altre per
un unico corrispettivo, il  prezzo  e'  determinato  d'ufficio  dalla
Giunta provinciale.
  5.  Ove  l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato
dalla   Giunta   provinciale,il   prezzo   stesso   sara'   stabilito
insindacabilmente  e in modo irrevocabile da una commissione composta
di tre membri, da nominarsi uno  dalla  Giunta  provinciale,  l'altro
dall'alienante  ed il terzo d'intesa tra le due parti. In mancanza di
accordo tra le parti, decorso il termine di quindici giorni, il terzo
membro e' nominato dal Presidente del Tribunale  su  istanza  di  una
delle  parti.  Nel  caso  in  cui  la  Giunta provinciale eserciti il
diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore  ha
facolta' di recedere dal contratto.
  6.  Il  diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di
due mesi dalla data della denuncia. In pendenza di detto termine,  il
contratto  rimarra'  condizionato  sospensivamente  all'esercizio del
diritto  di  prelazione;  all'alienante  e'  vietato  effettuare   la
tradizione  della  cosa. La proprieta' passa alla Provincia alla data
del provvedimento con  il  quale  e'  esercitata  la  prelazione.  Le
clausole del contratto di alienazione non vincolano la Provincia.
  7.  La  Giunta provinciale, sentito il Soprintendente, puo' vietare
l'alienazione dei  musei  e  delle  raccolte  di  proprieta'  privata
sottoposti  a vincolo, quando ne derivi danno alla loro conservazione
o ne sia menomato il pubblico godimento.".