Art. 8. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 23 agosto 1988, 38 sono aggiunti i seguenti commi: "2. I musei e le raccolte sottoposti a vincolo sono soggetti alla vigilanza della Ripartizione Beni culturali. 3. Il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica e' tenuto a denunziare alla Giunta provinciale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprieta' o la detenzione. Nel caso che la trasmissione avvenga per successione a causa di morte, l'obbligo della denunzia spetta all'erede. 4. Nel caso di alienazione a titolo oneroso,la Giunta provinciale ha facolta' di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo e' determinato d'ufficio dalla Giunta provinciale. 5. Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dalla Giunta provinciale,il prezzo stesso sara' stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri, da nominarsi uno dalla Giunta provinciale, l'altro dall'alienante ed il terzo d'intesa tra le due parti. In mancanza di accordo tra le parti, decorso il termine di quindici giorni, il terzo membro e' nominato dal Presidente del Tribunale su istanza di una delle parti. Nel caso in cui la Giunta provinciale eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facolta' di recedere dal contratto. 6. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di due mesi dalla data della denuncia. In pendenza di detto termine, il contratto rimarra' condizionato sospensivamente all'esercizio del diritto di prelazione; all'alienante e' vietato effettuare la tradizione della cosa. La proprieta' passa alla Provincia alla data del provvedimento con il quale e' esercitata la prelazione. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano la Provincia. 7. La Giunta provinciale, sentito il Soprintendente, puo' vietare l'alienazione dei musei e delle raccolte di proprieta' privata sottoposti a vincolo, quando ne derivi danno alla loro conservazione o ne sia menomato il pubblico godimento.".