Art. 11.
                Forme organizzative di utilizzazione
             delle terre di uso civico di categoria "jA"
 
  1.  Le  terre  di  uso civico appartenenti alla categoria "A", sono
gestite:
   a) dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei
beni di uso civico, se esistenti, nelle forme previste dalla legge  8
giugno   1990,   n.   142   e  successive  modificazioni,  in  quanto
compatibili;
   b)  mediante  concessione  delle   terre   di   uso   civico   che
costituiscono  una  sufficiente unita' colturale in relazione ai fini
produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse
sono destinate per legge, a favore di  cooperative  di  produzione  e
lavoro,  di  coltivatori  diretti  e  imprenditori  agricoli a titolo
principale residenti nel comune intestatario delle terre stesse.
  2.  I  proventi  introitati  dai  comuni  o  dalla  amministrazione
separata,  ove  esiste,  dei  beni di uso civico nella gestione delle
terre  di  uso   civico,   sono   destinati   ad   interventi   volti
all'incremento   produttivo   e  al  miglioramento  e  valorizzazione
ambientale delle  terre  stesse,  ovvero  a  soddisfare  le  esigenze
correnti di bilancio dei comuni.