Art. 11. Forme organizzative di utilizzazione delle terre di uso civico di categoria "jA" 1. Le terre di uso civico appartenenti alla categoria "A", sono gestite: a) dai comuni, dalle frazioni o dalle amministrazioni separate dei beni di uso civico, se esistenti, nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, in quanto compatibili; b) mediante concessione delle terre di uso civico che costituiscono una sufficiente unita' colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo, al quale le terre stesse sono destinate per legge, a favore di cooperative di produzione e lavoro, di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel comune intestatario delle terre stesse. 2. I proventi introitati dai comuni o dalla amministrazione separata, ove esiste, dei beni di uso civico nella gestione delle terre di uso civico, sono destinati ad interventi volti all'incremento produttivo e al miglioramento e valorizzazione ambientale delle terre stesse, ovvero a soddisfare le esigenze correnti di bilancio dei comuni.