Art. 12.
                  Elenco degli istruttori e periti
 
  1.  La  Giunta  regionale,  per  l'espletamento delle operazioni di
verifica demaniale di cui alla legge 1766/1927 e relativo regolamento
di esecuzione, nonche' di ogni altra attivita'  peritale  riguardante
la  sistemazione  e la gestione delle terre civiche, potra' avvalersi
dei propri organi tecnici, di esperti, di enti ed istituti pubblici e
privati specializzati, nonche' di professionisti iscritti  agli  albi
professionali  dei  rispettivi  ordini,  con  specifica competenza in
materia.
  2. Le competenze tecniche  sono  a  carico  della  Regione  e  sono
liquidate  secondo  le  tariffe  da  determinarsi  con delibera della
Giunta regionale.
  3. Entro sessanta giorni dalla entrata  in  vigore  della  presente
legge   la   Giunta  regionale,  sentita  la  Commissione  consiliare
competente, istituisce l'elenco degli istruttori e periti, di cui  al
precedente  comma  1,  stabilendo  contestualmente  le modalita' ed i
requisiti per la iscrizione e per il conferimento degli incarichi.