Art. 12. Elenco degli istruttori e periti 1. La Giunta regionale, per l'espletamento delle operazioni di verifica demaniale di cui alla legge 1766/1927 e relativo regolamento di esecuzione, nonche' di ogni altra attivita' peritale riguardante la sistemazione e la gestione delle terre civiche, potra' avvalersi dei propri organi tecnici, di esperti, di enti ed istituti pubblici e privati specializzati, nonche' di professionisti iscritti agli albi professionali dei rispettivi ordini, con specifica competenza in materia. 2. Le competenze tecniche sono a carico della Regione e sono liquidate secondo le tariffe da determinarsi con delibera della Giunta regionale. 3. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, istituisce l'elenco degli istruttori e periti, di cui al precedente comma 1, stabilendo contestualmente le modalita' ed i requisiti per la iscrizione e per il conferimento degli incarichi.