Art. 14. Norma finanziaria 1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge e' valutato per l'anno 1996 in L. 100 milioni e la relativa copertura e' assicurata con la disponibilita' di un pari importo esistente nel fondo globale per provvedimenti in corso. 2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio esercizio 96, e' introdotta la seguente variazione in termini di competenza e di cassa. In diminuzione Cap. 7451 (Fondo globale per provvedimenti in corso spese correnti) L. 100 milioni. In aumento Cap. 1952 (di nuova istituzione) Spese in materia di Usi civici e gestione delle spese civiche. 3. Per gli anni successivi al 1996 le leggi di bilancio stabiliscono gli stanziamenti a carico dei rispettivi esercizi.