Art. 14.
                          Norma finanziaria
 
  1.  L'onere  derivante  dalla  applicazione della presente legge e'
valutato per l'anno 1996 in L. 100 milioni e la relativa copertura e'
assicurata con la disponibilita' di un  pari  importo  esistente  nel
fondo globale per provvedimenti in corso.
  2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio esercizio 96,
e'  introdotta  la  seguente variazione in termini di competenza e di
cassa.
  In diminuzione
   Cap.  7451  (Fondo  globale  per  provvedimenti  in  corso   spese
correnti) L. 100 milioni.
  In aumento
   Cap. 1952 (di nuova istituzione)
   Spese in materia di Usi civici e gestione delle spese civiche.
  3.   Per   gli  anni  successivi  al  1996  le  leggi  di  bilancio
stabiliscono gli stanziamenti a carico dei rispettivi esercizi.