Art. 9.
    Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione
 
  1. Per l'alienazione o mutamento di destinazione delle terre di uso
civico, il comune, o il comitato per l'amministrazione  separata  dei
beni di uso civico, ove esistente, richiedono, nel rispetto del piano
di   utilizzo  di  cui  all'art.  10,  l'autorizzazione  alla  Giunta
regionale, ai sensi  dell'art.  12  della  legge  1766/1927  e  degli
articoli 39 e 41 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.
  2.   La   Giunta   regionale,  sentita  la  competente  Commissione
consiliare, autorizza il mutamento di destinazione e l'alienazione di
terre di uso  civico  per  le  finalita'  agro  forestali  richiamate
dall'art.  41  del  R.D.  332/1928,  ovvero per le altre finalita' di
interesse pubblico, in conformita' del piano di utilizzo delle  terre
di uso civico.
  3.  L'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola
di retrocessione delle terre all'alienante nel caso  in  cui  non  si
siano  realizzate  le  finalita'  per le quali l'alienazione e' stata
autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonche' il diritto
di  prelazione  in  favore  dell'alienante  in  caso  di   successive
alienazioni.
  Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai
fini della trascrizione.
  In  caso  di riacquisto dei beni da parte dell'ente originario, per
effetto  della  retrocessione  o  dell'esercizio   del   diritto   di
prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario.
  4.  Le somme introitate dal comune o dall'amministrazione separata,
ove esiste, dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei
mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla
realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettivita'.