Art. 9. Autorizzazione all'alienazione e al mutamento di destinazione 1. Per l'alienazione o mutamento di destinazione delle terre di uso civico, il comune, o il comitato per l'amministrazione separata dei beni di uso civico, ove esistente, richiedono, nel rispetto del piano di utilizzo di cui all'art. 10, l'autorizzazione alla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12 della legge 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332. 2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, autorizza il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre di uso civico per le finalita' agro forestali richiamate dall'art. 41 del R.D. 332/1928, ovvero per le altre finalita' di interesse pubblico, in conformita' del piano di utilizzo delle terre di uso civico. 3. L'autorizzazione regionale all'alienazione contiene la clausola di retrocessione delle terre all'alienante nel caso in cui non si siano realizzate le finalita' per le quali l'alienazione e' stata autorizzata nel termine previsto nell'atto stesso, nonche' il diritto di prelazione in favore dell'alienante in caso di successive alienazioni. Tali clausole sono inserite nel contratto di compravendita anche ai fini della trascrizione. In caso di riacquisto dei beni da parte dell'ente originario, per effetto della retrocessione o dell'esercizio del diritto di prelazione, i beni stessi tornano al regime giuridico originario. 4. Le somme introitate dal comune o dall'amministrazione separata, ove esiste, dei beni di uso civico, a seguito delle alienazioni e dei mutamenti di destinazione di terre di uso civico, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di interesse della collettivita'.