Art. 10.
                          Norma finanziaria
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione  della  presente  legge  si
provvede  con  gli  stanziamenti  iscritti al capitolo 646 "Spese per
studi, indagini, ricerche e diffusione  dell'informazione  statistica
regionale"  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
regionale per l'anno finanziario 1996.
  2. Agli oneri  per  gli  esercizi  successivi  si  provvede  con  i
relativi bilanci.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
   Data a Genova, addi' 6 agosto 1996
                                MORI