Art. 10. Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti al capitolo 646 "Spese per studi, indagini, ricerche e diffusione dell'informazione statistica regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1996. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Data a Genova, addi' 6 agosto 1996 MORI