Art. 2. Sistema statistico regionale 1. Fanno parte del Sistema statistico regionale la Struttura Statistica della regione, gli altri Uffici di Statistica del Sistema statistico nazionale operanti sul territorio regionale e le strutture competenti per la statistica degli enti ed organismi pubblici, gli enti strumentali e gli enti dipendenti dalla regione. 2. La regione promuove le opportune intese tra soggetti del Sistema statistico regionale e nazionale per il miglior coordinamento delle rilevazioni di interesse regionale previste nel Programma statistico regionale di cui all'art. 3. 3. I componenti del Sistema statistico regionale oltre agli altri compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda: a) promuovono e realizzano la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici che interessano l'aniministrazione di appartenenza, nell'ambito del Programma statistico regionale; b) forniscono al Sistema i dati informativi previsti nel Programma statistico regionale relativi all'amministrazione di appartenenza, anche in forma individuale, ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica; c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal Programma statistico regionale. 4. Per i compiti di cui al comma 3, i componenti del Sistema statistico regionale, hanno accesso a tutti i dati statistici in possesso dell'amministrazione di appartenenza, salvo eccezioni relative a categorie di dati di particolare riservatezza espressamente previste dalla legge. Essi possono richiedere all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di dati necessarie alle esigenze statistiche previste dal Programma statistico regionale.