Art. 2.
                    Sistema statistico regionale
 
  1. Fanno  parte  del  Sistema  statistico  regionale  la  Struttura
Statistica  della regione, gli altri Uffici di Statistica del Sistema
statistico nazionale operanti sul territorio regionale e le strutture
competenti per la statistica degli enti ed  organismi  pubblici,  gli
enti strumentali e gli enti dipendenti dalla regione.
  2. La regione promuove le opportune intese tra soggetti del Sistema
statistico  regionale  e nazionale per il miglior coordinamento delle
rilevazioni di interesse regionale previste nel Programma  statistico
regionale di cui all'art. 3.
  3.  I  componenti del Sistema statistico regionale oltre agli altri
compiti attribuiti dalla normativa che li riguarda:
   a) promuovono e  realizzano  la  rilevazione,  l'elaborazione,  la
diffusione  e  l'archiviazione  dei  dati  statistici che interessano
l'aniministrazione  di  appartenenza,   nell'ambito   del   Programma
statistico regionale;
   b) forniscono al Sistema i dati informativi previsti nel Programma
statistico  regionale  relativi  all'amministrazione di appartenenza,
anche  in  forma  individuale,  ma  non  nominativa  ai  fini   della
successiva elaborazione statistica;
   c) collaborano con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle
rilevazioni previste dal Programma statistico regionale.
  4.  Per  i  compiti  di  cui  al  comma 3, i componenti del Sistema
statistico regionale, hanno accesso a  tutti  i  dati  statistici  in
possesso   dell'amministrazione   di  appartenenza,  salvo  eccezioni
relative  a   categorie   di   dati   di   particolare   riservatezza
espressamente   previste   dalla   legge.   Essi  possono  richiedere
all'amministrazione di appartenenza elaborazioni di  dati  necessarie
alle   esigenze   statistiche   previste   dal  Programma  statistico
regionale.