Art. 3. Programma statistico regionale 1. Il Programma statistico regionale individua le rilevazioni e gli obiettivi di interesse pubblico affidati al Sistema statistico regionale. 2. Il Programma statistico regionale individua le priorita' in relazioni alle indagini e alle analisi statistiche da effettuare, nonche' le eventuali risorse finanziarie da destinare alle medesime. 3. I componenti dcl Sistema statistico regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Programma statistico nazionale, trasmettono alla regione e agli altri soggetti interessati le esigenze statistiche necessarie agli atti di programmazione delle amministrazioni di appartenenza. 4. La regione attiva le consultazioni di cui all'art. 7 e promuove le opportune intese di cui all'art. 2 comma 2 per l'inserimento delle rilevazioni e delle analisi statistiche individuate nel Programma statistico regionale. 5. Il Programma statistico regionale ha durata triennale ed e' approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentito il Comitato della Programmazione ed acquisito il parere del Comitato scientifico per la programmazione, di cui all'art. 16 della legge regionale 5 aprile 1994 n. 18 (norme sulle procedure di programmazione). Detto programma e' aggiornato annualmente. 6. Il Programma statico regionale viene trasmesso al'ISTAT per le ulteriori valutazioni ai fini dell'inserimento nel Programma statistico nazionale.