Art. 3.
                   Programma statistico regionale
 
  1. Il Programma statistico regionale individua le rilevazioni e gli
obiettivi  di  interesse  pubblico  affidati  al  Sistema  statistico
regionale.
  2.  Il  Programma  statistico  regionale  individua le priorita' in
relazioni alle indagini e alle  analisi  statistiche  da  effettuare,
nonche' le eventuali risorse finanziarie da destinare alle medesime.
  3.  I  componenti  dcl Sistema statistico regionale, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione nella  Gazzetta  ufficiale  del  Programma
statistico  nazionale, trasmettono alla regione e agli altri soggetti
interessati  le  esigenze  statistiche  necessarie   agli   atti   di
programmazione delle amministrazioni di appartenenza.
  4.  La regione attiva le consultazioni di cui all'art. 7 e promuove
le opportune intese di cui all'art. 2 comma 2 per l'inserimento delle
rilevazioni e delle analisi  statistiche  individuate  nel  Programma
statistico regionale.
  5.  Il  Programma  statistico  regionale  ha durata triennale ed e'
approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta sentito il
Comitato della Programmazione ed acquisito  il  parere  del  Comitato
scientifico  per  la  programmazione,  di cui all'art. 16 della legge
regionale  5  aprile  1994  n.   18   (norme   sulle   procedure   di
programmazione).  Detto programma e' aggiornato annualmente.
  6.  Il  Programma statico regionale viene trasmesso al'ISTAT per le
ulteriori  valutazioni  ai  fini   dell'inserimento   nel   Programma
statistico nazionale.