Art. 4. Obbligo di fornitura dei dati statici 1. Ferme restando le indicazioni del Comitato nazionale per l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 322/1989, nelle materie di interesse regionale e fatto obbligo agli enti pubblici o privati, societa' e persone fisiche di fornire tutti i dati e le notizie richieste per le rilevazioni previste dal Programma statistico regionale, salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 2 del decreto legislativo medesimo.