Art. 4.
                Obbligo di fornitura dei dati statici
 
  1.  Ferme  restando  le  indicazioni  del  Comitato  nazionale  per
l'indirizzo e il coordinamento dell'informazione statistica,  di  cui
all'art.    17  del  decreto  legislativo  322/1989, nelle materie di
interesse regionale e fatto obbligo agli  enti  pubblici  o  privati,
societa'  e  persone  fisiche  di  fornire  tutti i dati e le notizie
richieste  per  le  rilevazioni  previste  dal  Programma  statistico
regionale,  salvo  quanto  disposto  dall'art. 7, comma 2 del decreto
legislativo medesimo.