Art. 5.
              Diffusione ed accesso ai dati statistici
 
  1.  I  dati  elaborati  nell'ambito  delle  rilevazioni statistiche
comprese nel Programma statistico  regionaie  sono  patrimonio  della
collettivita'  e  vengono  distribuiti  per  fini di studio e ricerca
secondo la disciplina prevista dalla presente legge, fermi restando i
divieti di cui all'art.  6.
  2. Chiunque ha il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1.  I
dati,  se  non  immediatamente  disponibili,  vengono  consegnati  ai
richiedenti  nel  tempo  strettamente necessario per la riproduzione,
con rimborso delle spese, il cui importo e'  fissato  sulla  base  di
criteri approvati con apposita deliberazione della Giunta regionale.
  3.  I  dati  di  cui  al  comma  1, fermo restando i divieti di cui
all'art.  6, sono resi disponibili sulla rete informatica regionale e
sul sito Internet della regione dal momento  della  sua  attivazione,
attraverso  l'opportuno  trattamento  degli  stessi  per una maggiore
accessibilita' da parte della collettivita.