Art. 5. Diffusione ed accesso ai dati statistici 1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel Programma statistico regionaie sono patrimonio della collettivita' e vengono distribuiti per fini di studio e ricerca secondo la disciplina prevista dalla presente legge, fermi restando i divieti di cui all'art. 6. 2. Chiunque ha il diritto di accedere ai dati di cui al comma 1. I dati, se non immediatamente disponibili, vengono consegnati ai richiedenti nel tempo strettamente necessario per la riproduzione, con rimborso delle spese, il cui importo e' fissato sulla base di criteri approvati con apposita deliberazione della Giunta regionale. 3. I dati di cui al comma 1, fermo restando i divieti di cui all'art. 6, sono resi disponibili sulla rete informatica regionale e sul sito Internet della regione dal momento della sua attivazione, attraverso l'opportuno trattamento degli stessi per una maggiore accessibilita' da parte della collettivita.