Art. 6.
     Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica.
          Disposizioni per la tutela del segreto statistico
 
  1. Alle rilevazioni effettuate nell'ambito del  Sistema  statistico
regionale  si  applica  la  normativa nazionale in materia di segreto
d'ufficio degli addetti agli Uffici di statistica e  le  disposizioni
per  la  tutela  del  segreto statistico, di cui agli artt. 8 e 9 del
decreto legislativo 322/1989.
  2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 della  legge  7  agosto
1990 n. 241 e dall'art. 27 della legge regionale 6 giugno 1991 n.  8,
non  rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi
identificativi di persone o di beni,  o  gli  atti  certificativi  di
rapporti, presenti nei pubblici registri.