Art. 6. Segreto di ufficio degli addetti agli uffici di statistica. Disposizioni per la tutela del segreto statistico 1. Alle rilevazioni effettuate nell'ambito del Sistema statistico regionale si applica la normativa nazionale in materia di segreto d'ufficio degli addetti agli Uffici di statistica e le disposizioni per la tutela del segreto statistico, di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 322/1989. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dall'art. 27 della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8, non rientrano tra i dati tutelati dal segreto statistico gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti, presenti nei pubblici registri.