Art. 7.
    Consultazione e collaborazione con Enti locali e Universita'
 
  1.  Per  la  predisposizione  dcl Programma statistico regionale la
regione avvia consultazioni con gli Enti locali  che  hanno  chiesto,
entro  il  termine previsto dal comma 3 dell'art. 3, l'inserimento di
rilevazioni statistiche nel Programma statistico regionale e con  gli
enti  di  cui  all'art. 2 comma 1, interessati alle rilevazioni della
Regione.
  2. Le consultazioni di cui al  comma  1  devono  concludersi  entro
centoventi  giorni  dalla  pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del
Programma statistico nazionale.
  3. La regione ricerca collaborazioni e sinergie con gli enti locali
e l'Universita' nei campi definiti dalla presente legge e integra  la
propria  attivita'  con  quella  gia'  sviluppata  da  altri soggetti
pubblici nei settori dalla stessa disciplinati.