Art. 7. Consultazione e collaborazione con Enti locali e Universita' 1. Per la predisposizione dcl Programma statistico regionale la regione avvia consultazioni con gli Enti locali che hanno chiesto, entro il termine previsto dal comma 3 dell'art. 3, l'inserimento di rilevazioni statistiche nel Programma statistico regionale e con gli enti di cui all'art. 2 comma 1, interessati alle rilevazioni della Regione. 2. Le consultazioni di cui al comma 1 devono concludersi entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Programma statistico nazionale. 3. La regione ricerca collaborazioni e sinergie con gli enti locali e l'Universita' nei campi definiti dalla presente legge e integra la propria attivita' con quella gia' sviluppata da altri soggetti pubblici nei settori dalla stessa disciplinati.