Art. 9.
                       Sanzioni amministrative
 
  1.  Coloro  che,  richiesti di dati e notizie ai sensi dell'art. 4,
non  li  forniscano,  ovvero  li  forniscano  scientemente  errati  o
incompleti  sono  soggetti  ad una sanzione amministrativa pecunaria,
nella misura:
   a) per le violazioni da parte di persone fisiche da L.  300.000  a
L. 3.000.000;
   b)  per le violazioni daparte di Enti pubblici, privati e societa'
da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
  2. Per l'accertamento della infrazione e  per  l'irrogazione  delle
sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della
legge  regionale  2  dicembre 1982 n. 45 e successive modificazioni e
integrazioni.