Art. 9. Sanzioni amministrative 1. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi dell'art. 4, non li forniscano, ovvero li forniscano scientemente errati o incompleti sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecunaria, nella misura: a) per le violazioni da parte di persone fisiche da L. 300.000 a L. 3.000.000; b) per le violazioni daparte di Enti pubblici, privati e societa' da L. 1.000.000 a L. 5.000.000. 2. Per l'accertamento della infrazione e per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le disposizioni della legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 e successive modificazioni e integrazioni.