(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17
                         del 28 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                     Stagione venatoria 1996/97
 
  1.  Nelle  more  di  approvazione  del  Piano  faunistico-venatorio
regionale e tenuto conto di quanto stabilito con legge  regionale  14
agosto   1995   n.  42  (disposizioni  transitorie  per  il  regolare
svolgimento della stagione venatoria 1995/96), per la  sola  stagione
venatoria  1996/97  le  quote  di  partecipazione di cui all'art. 12,
comma 3, lettera c) della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29  (norme
regionali  per  la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo
venatorio), restano stabilite in L. 100.000 per  cacciatore  per  gli
Ambiti  Territoriali  di  Caccia  (A.T.C.),  ed  in  L.  200.000  per
cacciatore per i Comprensori Alpini (C.A.).
  2. Il regime transitorio degli A.T.C. e  C.A.  provvisori,  di  cui
all'art.  1,  commi 1 e 3 della legge regionale 42/1995, e' prorogato
sino al 31 marzo 1997. Entro tale data, le  province  determinano  la
perimetrazione  definitiva ai sensi della legge regionale 29/1994, ed
insediano i relativi Comitati di  gestione  ai  sensi  dell'art.  54,
comma  4,  della legge medesima. In ogni A.T.C. o C.A. il commissario
e'  coadiuvato  da  tre  sub-commissari  nominati   dalla   provincia
rispettivamente  su  segnalazione delle associazioni venatorie, delle
organizzazioni  professionali  agricole  e  delle   associazioni   di
protezione ambientale.
  3.   Per   la   stagione   venatoria  1996/97,  in  sede  di  prima
applicazione, valgono comunque  le  iscrizioni  fatte  pervenire  per
l'annata  venatoria  1995/96,  salvo  espressa rinuncia dell'iscritto
prima dell'inizio della stagione venatoria. Resta  fermo  il  termine
del  31  maggio  1996  per  le  conferme e le nuove iscrizioni di cui
all'art. 26 commi 1 e 2 della legge regionale 29/1994,  per  l'annata
venatoria 1997/98.
  4.  E'  fatto  salvo  a  tutti  gli effetti il calendario venatorio
regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale
6 luglio  1996  n.  429  che  si  riporta  in  allegato  quale  parte
integrante della presente legge.