(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 17 del 28 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Stagione venatoria 1996/97 1. Nelle more di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale e tenuto conto di quanto stabilito con legge regionale 14 agosto 1995 n. 42 (disposizioni transitorie per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1995/96), per la sola stagione venatoria 1996/97 le quote di partecipazione di cui all'art. 12, comma 3, lettera c) della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), restano stabilite in L. 100.000 per cacciatore per gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), ed in L. 200.000 per cacciatore per i Comprensori Alpini (C.A.). 2. Il regime transitorio degli A.T.C. e C.A. provvisori, di cui all'art. 1, commi 1 e 3 della legge regionale 42/1995, e' prorogato sino al 31 marzo 1997. Entro tale data, le province determinano la perimetrazione definitiva ai sensi della legge regionale 29/1994, ed insediano i relativi Comitati di gestione ai sensi dell'art. 54, comma 4, della legge medesima. In ogni A.T.C. o C.A. il commissario e' coadiuvato da tre sub-commissari nominati dalla provincia rispettivamente su segnalazione delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni di protezione ambientale. 3. Per la stagione venatoria 1996/97, in sede di prima applicazione, valgono comunque le iscrizioni fatte pervenire per l'annata venatoria 1995/96, salvo espressa rinuncia dell'iscritto prima dell'inizio della stagione venatoria. Resta fermo il termine del 31 maggio 1996 per le conferme e le nuove iscrizioni di cui all'art. 26 commi 1 e 2 della legge regionale 29/1994, per l'annata venatoria 1997/98. 4. E' fatto salvo a tutti gli effetti il calendario venatorio regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 luglio 1996 n. 429 che si riporta in allegato quale parte integrante della presente legge.