Art. 2.
      Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e
                           nell'esercizio
dell'attivita'  venatoria  all'interno  degli  Ambiti Territoriali di
Caccia e dei Comprensori Alpini.
 
  1. La gestione anche parziale del fondo di cui all'art.  43,  comma
1,  della legge regionale 29/1994 puo' essere delegata agli A.T.C.  e
C.A., per i  territori  di  competenza,  dalla  provincia,  ai  sensi
dell'art.  22,  lettera  e),  della  legge medesima. La delega non e'
ammessa nel caso di gestione commissariale ai  sensi  del  precedente
art. 1, comma 2.