Art. 2. Risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attivita' venatoria all'interno degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini. 1. La gestione anche parziale del fondo di cui all'art. 43, comma 1, della legge regionale 29/1994 puo' essere delegata agli A.T.C. e C.A., per i territori di competenza, dalla provincia, ai sensi dell'art. 22, lettera e), della legge medesima. La delega non e' ammessa nel caso di gestione commissariale ai sensi del precedente art. 1, comma 2.