(Pubblicata nel 1 suppl. ord. Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 37 del 12 settembre 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' ed oggetto della legge 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 11, 20 e 47, primo comma, dello Statuto della Regione e nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", definiscono i principi ed i criteri di organizzazione delle strutture del Consiglio regionale, e, secondo i principi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni, nonche' del principio di contrattualizzazione, disciplinano i rapporti di lavoro, le attribuzioni e le responsabilita' della dirigenza del Consiglio regionale. 2. Le finalita' cui si ispirano le disposizioni della presente legge sono: a) distinguere le responsabilita' ed i poteri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del suo presidente, nonche' degli altri organi consiliari, da quelli propri della dirigenza; b) migliorare l'efficienza delle strutture organizzative dell'amministrazione consiliare cui sono demandate attivita' di gestione, nonche' di supporto alle funzioni legislative, amministrative e di controllo di competenza dei singoli consiglieri, del Consiglio regionale e degli organi interni dello stesso; c) accrescere la capacita' di innovazione del sistema organizzativo consiliare; d) promuovere lo sviluppo delle competenze e valorizzare la professionalita' dei dirigenti consiliari, garantendo a tutti pari opportunita'; e) assicurare la trasparenza e la qualita' dell'attivita' amministrativa; f) aumentare la flessibilita' dell'organizzazione consiliare riducendo l'area della regolamentazione legislativa; g) migliorare la produzione legislativa e normativa della Regione, con riferimento alla trasparenza, alla qualita' tecnica ed alla fattibilita' delle disposizioni normative; h) ampliare l'efficacia dell'informazione e comunicazione istituzionale sull'attivita' del Consiglio regionale, nonche' l'acquisizione delle conoscenze, concernenti la societa' e le istituzioni, rilevanti per l'esercizio delle funzioni della Regione.