Art. 10. Strutture di progetto 1. Le strutture di progetto di cui all'art. 8, comma 2, lettera b) sono unita' organizzative istituite con provvedimento dell'ufficio di presidenza per la realizzazione di obiettivi di rilevante interesse regionale caratterizzati di interfunzionalita', unicita' e temporaneita'. 2. Il provvedimento con il quale l'ufficio di presidenza istituisce una struttura di progetto e conferisce il relativo incarico dirigenziale, stabilisce: a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto; b) le risorse di personale, finanziarie e strumentali direttamente assegnate; c) il termine di completamento del progetto, che e' stabilito nel termine di dodici mesi dall'inizio, prorogabile una sola volta per un periodo non superiore al 50% della durata iniziale; d) le modalita' di verifica dello stato di avanzamento; e) i collegamenti funzionali con le strutture permanenti e le modalita' di condivisione delle risorse; f) le attribuzioni e i poteri specifici del dirigente responsabile di progetto; g) le modalita' di rientro delle risorse umane nelle strutture permanenti; h) la direzione generale cui fa riferimento; i) il trattamento economico attribuito al dirigente responsabile in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 21. 3. Il numero dei dirigenti assegnati alle strutture di progetto non puo' essere superiore al 10% degli incarichi di dirigenza attribuiti.