Art. 10.
                        Strutture di progetto
 
  1.  Le strutture di progetto di cui all'art. 8, comma 2, lettera b)
sono unita' organizzative istituite con provvedimento dell'ufficio di
presidenza per la realizzazione di obiettivi di  rilevante  interesse
regionale    caratterizzati   di   interfunzionalita',   unicita'   e
temporaneita'.
  2. Il provvedimento con il quale l'ufficio di presidenza istituisce
una  struttura  di  progetto  e  conferisce  il   relativo   incarico
dirigenziale, stabilisce:
   a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto;
   b) le risorse di personale, finanziarie e strumentali direttamente
assegnate;
   c)  il termine di completamento del progetto, che e' stabilito nel
termine di dodici mesi dall'inizio, prorogabile una sola volta per un
periodo non superiore al 50% della durata iniziale;
   d) le modalita' di verifica dello stato di avanzamento;
   e) i collegamenti funzionali con  le  strutture  permanenti  e  le
modalita' di condivisione delle risorse;
   f) le attribuzioni e i poteri specifici del dirigente responsabile
di progetto;
   g)  le  modalita'  di  rientro delle risorse umane nelle strutture
permanenti;
   h) la direzione generale cui fa riferimento;
   i) il trattamento economico attribuito al  dirigente  responsabile
in  conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e
21.
  3. Il numero dei dirigenti assegnati alle strutture di progetto non
puo' essere superiore al 10% degli incarichi di dirigenza attribuiti.