Art. 11. Posizioni dirigenziali e loro graduazione 1. Le posizioni dirigenziali sono graduate, anche ai fini della retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale per l'area della dirigenza, in funzione dei seguenti parametri di riferimento: a) complessita' organizzativa e gestionale della struttura; b) dimensione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a disposizione; c) dimensione e qualita' dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni, dell'attivita' della struttura. 2. La graduazione delle posizioni dirigenziali e' definita, con provvedimento dell'ufficio di presidenza, su proposta del direttore generale competente in materia di personale ed organizzazione. 3. All'atto dell'istituzione di nuove posizioni dirigenziali o della costituzione di strutture di progetto, l'ufficio di presidenza provvede alla loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2. 4. La graduazione delle posizioni e' aggiornata ogni qualvolta siano messe in atto modifiche rilevanti riguardanti i compiti, la loro complessita', il grado di autonomia, nonche' la distribuzione delle responsabilita' e l'assegnazione delle risorse. 5. Le valutazioni di cui ai commi che precedono sono effettuate entro sessanta giorni dalla istituzione delle unita' organizzative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 9. 6. Il numero complessivo delle posizioni dirigenziali e' definito dall'ufficio di presidenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, e comunque non puo' superare le quaranta unita'.