Art. 11.
              Posizioni dirigenziali e loro graduazione
 
  1.  Le  posizioni  dirigenziali  sono graduate, anche ai fini della
retribuzione di posizione prevista dal contratto collettivo nazionale
per l'area della dirigenza, in funzione  dei  seguenti  parametri  di
riferimento:
   a) complessita' organizzativa e gestionale della struttura;
   b)  dimensione  delle  risorse finanziarie, strumentali ed umane a
disposizione;
   c) dimensione e qualita' dei referenti e dei destinatari,  interni
ed esterni, dell'attivita' della struttura.
  2.  La  graduazione  delle  posizioni dirigenziali e' definita, con
provvedimento dell'ufficio di presidenza, su proposta  del  direttore
generale competente in materia di personale ed organizzazione.
  3.  All'atto  dell'istituzione  di  nuove  posizioni dirigenziali o
della costituzione di strutture di progetto, l'ufficio di  presidenza
provvede alla loro graduazione ai sensi dei commi 1 e 2.
  4.  La  graduazione  delle  posizioni  e' aggiornata ogni qualvolta
siano messe in atto modifiche rilevanti  riguardanti  i  compiti,  la
loro  complessita',  il  grado di autonomia, nonche' la distribuzione
delle responsabilita' e l'assegnazione delle risorse.
  5. Le valutazioni di cui ai commi  che  precedono  sono  effettuate
entro sessanta giorni dalla istituzione delle unita' organizzative di
cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 9.
  6.  Il  numero complessivo delle posizioni dirigenziali e' definito
dall'ufficio di presidenza nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia, e comunque non puo' superare le quaranta unita'.