Art. 12.
             Competenze e poteri dei direttori generali
 
  1. I direttori generali, nell'ambito  dell'autonomia  dell'incarico
conferito,  e  fermo  restando il potere di indirizzo dell'ufficio di
presidenza:
   a)  contribuiscono  con  proprie  proposte  all'elaborazione   dei
progetti  e  degli  atti  di  competenza dell'ufficio di presidenza e
degli altri organi interni del Consiglio regionale;
   b) propongono all'ufficio  di  presidenza  i  programmi  attuativi
degli  obiettivi  stabiliti,  stimando  le  risorse  necessarie, e ne
coordinano l'attuazione da parte delle strutture cui sono preposti;
   c) adottano, nell'esercizio delle loro attribuzioni, gli atti  che
impegnano   l'amministrazione   verso   l'esterno,   anche   mediante
l'esercizio di autonomi poteri di spesa  e  di  organizzazione  delle
risorse umane, strumentali e di controllo;
   d) nominano i responsabili delle unita' operative organiche di cui
all'art.  9,  comma  1,  lettera  e), sulla base di criteri stabiliti
dall'ufficio di presidenza;
   e) adottano, nell'ambito di criteri e  modalita'  definiti  e  per
quanto  di  competenza, gli atti di gestione del personale assegnato,
ivi comprese la valutazione delle  prestazioni  e  delle  conseguenti
proposte  relative  al trattamento economico variabile e all'adozione
delle  misure  in  materia  disciplinare,  in  conformita',   per   i
dirigenti,  alle  determinazioni  del  nucleo  di  valutazione di cui
all'art. 22;
   f)  curano,  nell'ambito  di  criteri  e  di  modalita'  definiti,
l'organizzazione   del  lavoro  delle  strutture  di  competenza  ivi
compresa,   previo   esame   con   le    organizzazioni    sindacali,
l'articolazione   dell'orario   di   servizio  con  riferimento  alle
specifiche  esigenze  dell'assemblea  regionale  e  dei  suoi  organi
interni, nonche' dell'eventuale utenza esterna;
   g) esercitano i poteri di spesa nei limiti degli  stanziamenti  di
bilancio e, ove previsto, quelli di acquisizione delle entrate;
   h)  indicano  le  risorse  finanziarie che i dirigenti subordinati
possono impegnare in relazione alle competenze attribuite;
   i) esercitano, previa diffida, il potere sostitutivo  in  caso  di
inerzia dei dirigenti subordinati;
   l) propongono le costituzioni in giudizio e la resistenza a liti e
contenziosi attivi e passivi;
   m)   risolvono   eventuali  conflitti  di  competenza  tra  unita'
organizzative subordinate.
  2. Gli atti e i provvedimenti adottati dai direttori generali  sono
definitivi.  I provvedimenti di competenza dei direttori generali non
possono essere sottoposti ad  avocazione  da  parte  dell'ufficio  di
presidenza  del Consiglio regionale se non per particolari ragioni di
necessita' ed urgenza, che devono essere adeguatamente  motivate  nel
provvedimento di avocazione.
  3.   Con   lo  stesso  provvedimento  di  avocazione  l'ufficio  di
presidenza individua il direttore generale competente ad  assumere  i
provvedimenti conseguenti.