Art. 14.
                   Attivita' di controllo interno
 
  1.  L'ufficio di presidenza si avvale di uno specifico comitato per
la verifica del corretto funzionamento delle strutture sottoposte,  e
in particolare:
   a) dei costi di funzionamento e dei rendimenti;
   b) della corretta gestione delle risorse assegnate;
   c)   dell'imparzialita'  e  dell'efficienza  dei  procedimenti  di
competenza.
  2. Il comitato assicura altresi' le  verifiche  previste  dall'art.
2, comma 1, lettera d).
  3.  L'attivita'  del  comitato  si  sviluppa in regime di autonomia
operativa e  si  esplica  anche  su  sollecitazione  dell'ufficio  di
presidenza.    Il  comitato  risponde  direttamente al presidente del
Consiglio e all'ufficio di presidenza.
  4. Il comitato e' composto da  un  dirigente  regionale  e  da  due
membri  esterni  all'amministrazione,  individuati tra professionisti
particolarmente esperti in tecniche di valutazione, di controllo,  di
gestione  e  attivita'  ispettiva.  La composizione del comitato e la
nomina  del  suo   presidente   sono   disposte   con   deliberazione
dell'ufficio di presidenza; il comitato e' costituito con decreto del
presidente  del  Consiglio  regionale,  di  assumersi  entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  5. Il comitato dura in  carica  fino  a  meta'  legislatura  ed  e'
eventualmente confermabile fino al termine della stessa.
  6.  Lo  stesso provvedimento di costituzione del comitato individua
la struttura organizzativa di supporto e assegna  il  contingente  di
personale  di  cui puo' avvalersi sia con attribuzione permanente che
temporanea e dispone la nomina del relativo responsabile.
  7. Il comitato puo' chiedere all'ufficio  di  presidenza  di  poter
disporre   di   consulenze  specializzate  per  esigenze  particolari
specificatamente motivate.
  8.  I  componenti  del  comitato   hanno   accesso   ai   documenti
amministrativi   e   possono   chiedere   oralmente  o  per  iscritto
informazioni e copie  di  atti  e  documenti  ai  responsabili  delle
strutture sottoposte ad indagine.
  9.  Al  termine di ogni intervento il comitato rassegna all'ufficio
di presidenza una relazione sui risultati dell'attivita' di controllo
ed esprime le proprie valutazioni in merito.
  10. L'ufficio di presidenza trasmette al nucleo di  valutazione  di
cui  all'art.  22  i risultati e le valutazioni attinenti all'operato
dei dirigenti.
  11. La commissione competente puo' chiedere annualmente all'ufficio
di presidenza una relazione sull'attivita' di controllo interno.