Art. 14. Attivita' di controllo interno 1. L'ufficio di presidenza si avvale di uno specifico comitato per la verifica del corretto funzionamento delle strutture sottoposte, e in particolare: a) dei costi di funzionamento e dei rendimenti; b) della corretta gestione delle risorse assegnate; c) dell'imparzialita' e dell'efficienza dei procedimenti di competenza. 2. Il comitato assicura altresi' le verifiche previste dall'art. 2, comma 1, lettera d). 3. L'attivita' del comitato si sviluppa in regime di autonomia operativa e si esplica anche su sollecitazione dell'ufficio di presidenza. Il comitato risponde direttamente al presidente del Consiglio e all'ufficio di presidenza. 4. Il comitato e' composto da un dirigente regionale e da due membri esterni all'amministrazione, individuati tra professionisti particolarmente esperti in tecniche di valutazione, di controllo, di gestione e attivita' ispettiva. La composizione del comitato e la nomina del suo presidente sono disposte con deliberazione dell'ufficio di presidenza; il comitato e' costituito con decreto del presidente del Consiglio regionale, di assumersi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 5. Il comitato dura in carica fino a meta' legislatura ed e' eventualmente confermabile fino al termine della stessa. 6. Lo stesso provvedimento di costituzione del comitato individua la struttura organizzativa di supporto e assegna il contingente di personale di cui puo' avvalersi sia con attribuzione permanente che temporanea e dispone la nomina del relativo responsabile. 7. Il comitato puo' chiedere all'ufficio di presidenza di poter disporre di consulenze specializzate per esigenze particolari specificatamente motivate. 8. I componenti del comitato hanno accesso ai documenti amministrativi e possono chiedere oralmente o per iscritto informazioni e copie di atti e documenti ai responsabili delle strutture sottoposte ad indagine. 9. Al termine di ogni intervento il comitato rassegna all'ufficio di presidenza una relazione sui risultati dell'attivita' di controllo ed esprime le proprie valutazioni in merito. 10. L'ufficio di presidenza trasmette al nucleo di valutazione di cui all'art. 22 i risultati e le valutazioni attinenti all'operato dei dirigenti. 11. La commissione competente puo' chiedere annualmente all'ufficio di presidenza una relazione sull'attivita' di controllo interno.