Art. 15. Semplificazione dell'attivita' amministrativa 1. Ai dirigenti, nell'ambito delle relative competenze, fa capo la responsabilita' della semplificazione delle procedure, dell'introduzione di strumenti atti a garantire i diritti dei consiglieri regionali e dei cittadini in materia di accesso alle informazioni, autocertificazione e partecipazione, nel rispetto dei tempi previsti dalle normative vigenti. 2. Qualora sia necessario o opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di altre unita' organizzative interne all'amministrazione regionale, ciascun direttore generale puo' indire apposite conferenze di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora lo richiedano obiettivi di snellezza amministrativa per adempimenti di competenza di diverse strutture amministrative. 3. Le determinazioni assunte dalle conferenze di servizi di cui al comma 2 vengono verbalizzate e assumono il carattere di parere, di proposta o provvedimento definitivo. 4. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza vengono definite le modalita' e gli strumenti per assicurare la massima circolazione delle informazioni nell'ambito delle strutture consiliari e nei rapporti con l'esterno. 5. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalita' e gli strumenti per rimuovere ostacoli ed inerzie, o comportamenti difformi da quanto previsto dal presente articolo, anche stabilendo specifiche sanzioni di tipo disciplinare ed economico a carico dei dirigenti responsabili.