Art. 15.
            Semplificazione dell'attivita' amministrativa
 
  1. Ai dirigenti, nell'ambito delle relative competenze, fa capo  la
responsabilita'     della     semplificazione     delle    procedure,
dell'introduzione  di  strumenti  atti  a  garantire  i  diritti  dei
consiglieri  regionali  e  dei  cittadini  in materia di accesso alle
informazioni,  autocertificazione  e partecipazione, nel rispetto dei
tempi previsti dalle normative vigenti.
  2. Qualora  sia  necessario  o  opportuno  acquisire  il  parere  o
particolari  prescrizioni  da  parte  di  altre  unita' organizzative
interne all'amministrazione  regionale,  ciascun  direttore  generale
puo'  indire  apposite  conferenze  di  servizi,  ai  sensi e per gli
effetti dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n.  241,  qualora  lo
richiedano  obiettivi  di snellezza amministrativa per adempimenti di
competenza di diverse strutture amministrative.
  3. Le determinazioni assunte dalle conferenze di servizi di cui  al
comma  2  vengono  verbalizzate e assumono il carattere di parere, di
proposta o provvedimento definitivo.
  4. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza vengono definite le
modalita' e gli strumenti  per  assicurare  la  massima  circolazione
delle  informazioni  nell'ambito  delle  strutture  consiliari  e nei
rapporti con l'esterno.
  5. L'ufficio di presidenza del Consiglio  regionale  stabilisce  le
modalita'  e  gli  strumenti  per  rimuovere  ostacoli  ed inerzie, o
comportamenti difformi da  quanto  previsto  dal  presente  articolo,
anche   stabilendo   specifiche  sanzioni  di  tipo  disciplinare  ed
economico a carico dei dirigenti responsabili.