Art. 16. Struttura relativa alla comunicazione e settore stampa 1. Il Consiglio regionale garantisce ai cittadini il diritto di informazione e di accesso ai documenti amministrativi mediante specifici provvedimenti in ordine alla comunicazione sulle attivita' svolte, agli atti assunti e allo stato di avanzamento dei procedimenti. 2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, nonche' per la cura di tutte le funzioni attinenti alla comunicazione, l'ufficio di presidenza istituisce una apposita struttura. 3. All'interno della struttura di cui al comma 2 e' istituito il settore stampa che cura principalmente i rapporti del Consiglio regionale con la stampa e gli altri mezzi di informazione. 4. Al giornalista responsabile del settore stampa e ai giornalisti professionisti e pubblicisti cui e' conferito l'incarico di collaborazione si applica il contratto nazionale di categoria.