Art. 16.
       Struttura relativa alla comunicazione e settore stampa
 
  1. Il Consiglio regionale garantisce ai  cittadini  il  diritto  di
informazione  e  di  accesso  ai  documenti  amministrativi  mediante
specifici provvedimenti in ordine alla comunicazione sulle  attivita'
svolte,   agli   atti   assunti  e  allo  stato  di  avanzamento  dei
procedimenti.
  2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1,  nonche'
per  la  cura  di  tutte  le  funzioni  attinenti alla comunicazione,
l'ufficio di presidenza istituisce una apposita struttura.
  3. All'interno della struttura di cui al comma 2  e'  istituito  il
settore  stampa  che  cura  principalmente  i  rapporti del Consiglio
regionale con la stampa e gli altri mezzi di informazione.
  4. Al giornalista responsabile del settore stampa e ai  giornalisti
professionisti   e   pubblicisti   cui  e'  conferito  l'incarico  di
collaborazione si applica il contratto nazionale di categoria.