Art. 17.
                       Qualifica dirigenziale
 
  1. La dirigenza  regionale  e'  ordinata  nell'unica  qualifica  di
dirigente ed e' articolata secondo criteri di omogeneita' di funzioni
e di graduazione delle responsabilita' e dei poteri.
  2.  Ai  dirigenti  sono  affidate,  secondo le norme della presente
legge:
   a) funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti;
   b) funzioni di direzione di strutture temporanee;
   c) funzioni ispettive;
   d) funzioni specialistiche, ad elevato contenuto professionale.
  3.  Con  riferimento  alle  strutture  organizzative  permanenti  e
temporanee, i dirigenti esplicano le funzioni di:
   a) struttute permanenti:
    a1) direttori generali;
    a2) dirigenti di funzioni  specialistiche  ad  elevato  contenuto
professionale (staff);
    a3) dirigenti di servizio;
    a4) dirigenti di ufficio;
   b) strutture temporanee:
    b1) direttore di progetto;
    b2) dirigente di funzione ispettiva e di vigilanza.
  4.  Limitatamente  alla durata dell'incarico, ciascun dirigente con
responsabilita' di direzione di una  struttura  organizzativa  di  un
progetto  e' sovraordinato agli altri dirigenti che fanno parte della
stessa struttura.
  5. E' istituito l'albo dei dirigenti del  Consiglio  regionale.  Il
possesso  e  l'acquisizione  della  qualifica  dirigenziale  comporta
automaticamente l'iscrizione all'albo. L'ufficio  di  presidenza  del
Consiglio  regionale,  con  provvedimento da assumersi entro sessanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,
stabilisce le modalita' per l'articolazione e la gestione dell'albo.