Art. 17. Qualifica dirigenziale 1. La dirigenza regionale e' ordinata nell'unica qualifica di dirigente ed e' articolata secondo criteri di omogeneita' di funzioni e di graduazione delle responsabilita' e dei poteri. 2. Ai dirigenti sono affidate, secondo le norme della presente legge: a) funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti; b) funzioni di direzione di strutture temporanee; c) funzioni ispettive; d) funzioni specialistiche, ad elevato contenuto professionale. 3. Con riferimento alle strutture organizzative permanenti e temporanee, i dirigenti esplicano le funzioni di: a) struttute permanenti: a1) direttori generali; a2) dirigenti di funzioni specialistiche ad elevato contenuto professionale (staff); a3) dirigenti di servizio; a4) dirigenti di ufficio; b) strutture temporanee: b1) direttore di progetto; b2) dirigente di funzione ispettiva e di vigilanza. 4. Limitatamente alla durata dell'incarico, ciascun dirigente con responsabilita' di direzione di una struttura organizzativa di un progetto e' sovraordinato agli altri dirigenti che fanno parte della stessa struttura. 5. E' istituito l'albo dei dirigenti del Consiglio regionale. Il possesso e l'acquisizione della qualifica dirigenziale comporta automaticamente l'iscrizione all'albo. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con provvedimento da assumersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita' per l'articolazione e la gestione dell'albo.