Art. 18. Accesso alla qualifica di dirigente 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene: a) per concorso per titoli ed esami; b) per corso-concorso. Le modalita' e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a valutare i candidati sul piano delle conoscenze professionali, delle tecniche di gestione e delle capacita' direzionali riferite alle posizioni da coprire. 2. Con deliberazione-quadro adottata dall'ufficio di presidenza vengono definite le procedure, gli adempimenti riferibili alle diverse modalita' di accesso, nonche' la composizione delle commissioni selezionatrici, in analogia con quanto previsto dall'art. 7, comma 2, della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10, concernente "Revisione dell'ordinamento del personale regionale". 3. La modalita' di accesso e' definita, in relazione alle posizioni da coprire, con provvedimento dell'ufficio di presidenza. Le modalita' di cui al presente comma devono garantire il rispetto dei principi di imparzialita' e di pari opportunita'. 4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 3, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i requisiti per l'accesso sia dall'interno che dall'esterno, che in ogni caso devono prevedere: a) il possesso del diploma di laurea; b) cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, maturati in qualifica corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilita', alla qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale. 5. Il diploma di laurea richiesto deve essere attinente al posto messo a concorso e l'attinenza deve essere correlata all'effettiva vacanza di una o piu' posizioni dirigenziali da ricoprire.