Art. 18.
                 Accesso alla qualifica di dirigente
 
  1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene:
   a) per concorso per titoli ed esami;
   b) per corso-concorso.
  Le  modalita' e le tecniche di selezione sono in ogni caso intese a
valutare i candidati sul piano delle conoscenze professionali,  delle
tecniche  di  gestione  e  delle  capacita' direzionali riferite alle
posizioni da coprire.
  2. Con deliberazione-quadro  adottata  dall'ufficio  di  presidenza
vengono  definite  le  procedure,  gli  adempimenti  riferibili  alle
diverse  modalita'  di  accesso,  nonche'   la   composizione   delle
commissioni selezionatrici, in analogia con quanto previsto dall'art.
7,  comma  2, della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10, concernente
"Revisione dell'ordinamento del personale regionale".
  3. La modalita' di accesso e' definita, in relazione alle posizioni
da  coprire,  con  provvedimento  dell'ufficio  di   presidenza.   Le
modalita'  di  cui al presente comma devono garantire il rispetto dei
principi di imparzialita' e di pari opportunita'.
  4. Con lo stesso provvedimento di cui  al  comma  3,  l'ufficio  di
presidenza   del   Consiglio  regionale  definisce  i  requisiti  per
l'accesso sia dall'interno che dall'esterno, che in ogni caso  devono
prevedere:
   a) il possesso del diploma di laurea;
   b)  cinque  anni  di  comprovata  esperienza  professionale  nella
pubblica amministrazione, in  enti  di  diritto  pubblico  o  aziende
pubbliche  o  private,  maturati  in  qualifica  corrispondente,  per
contenuto, grado  di  autonomia  e  responsabilita',  alla  qualifica
immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
  5.  Il  diploma  di laurea richiesto deve essere attinente al posto
messo a concorso e l'attinenza deve  essere  correlata  all'effettiva
vacanza di una o piu' posizioni dirigenziali da ricoprire.