Art. 19. Conferimento di incarichi dirigenziali 1. Per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale si tiene conto: a) delle attitudini, delle capacita' e dei requisiti professionali del singolo dirigente; b) dei risultati conseguiti in precedenza; c) dei curricula professionali. 2. Gli incarichi dirigenziali sono attribuiti con provvedimento dell'ufficio di presidenza. Gli incarichi di dirigente di servizio e di dirigente d'ufficio sono proposti dal direttore generale competente, sentiti i dirigenti di servizio per la nomina dei dirigenti d'ufficio. 3. Alle strutture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 9 e' preposto un direttore generale individuato tra i dirigenti regionali ovvero tra persone esterne all'amministrazione regionale; in ogni caso l'incarico di direttore generale e' attribuito a persone che siano in possesso del diploma di laurea. 4. L'incarico di direttore generale e' conferito con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, eventualmente rinnovabile una sola volta per la medesima direzione generale. Il contratto stabilisce il trattamento economico previsto dal comma 6 dell'art. 21, nonche' i casi di risoluzione anticipata del rapporto; in ogni caso il contratto e' risolto di diritto con la cessazione dalle funzioni dell'ufficio di presidenza che ha conferito l'incarico o con la contestuale cessazione dalla carica per qualsiasi causa di tre componenti l'ufficio di presidenza. 5. L'incarico di direttore generale puo' essere attribuito a persone esterne all'amministrazione regionale che siano in possesso del diploma di laurea e cinque anni di comprovata esperienza professionale nella pubblica amministrazione, in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private, maturati in posizione corrispondente, per contenuto, grado di autonomia e responsabilita', alla posizione da ricoprire; l'esperienza professionale richiesta puo' essere sostituita dal comprovato esercizio della libera professione o di altre attivita' professionali di particolare qualificazione per un periodo di cinque anni. 6. Gli elementi negoziali essenziali di tale contratto, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati con apposito provvedimento dell'ufficio di presidenza. 7. Salvo quanto previsto dal comma 4, si applicano al direttore generale le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti regionali. 8. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a dirigenti regionali o di enti ed aziende dipendenti dalla Regione determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianita' di servizio. 9. L'incarico di direttore generale e' incompatibile con quello di membro del Consiglio o della Giunta delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunita' montane, degli organi delle U.S.S.L. e di membro del parlamento. 10. Fermo restando il vincolo numerico dell'art. 11, comma 6, gli incarichi di funzione dirigenziale diversi da quelli di direzione generale possono essere conferiti anche ad esterni all'amministrazione regionale, sino ad una percentuale del 15% delle relative posizioni, con contratti a termine di diritto privato di durata non superiore a cinque anni e rinnovabili. I requisiti richiesti sono il possesso di laurea ed un'esperienza quinquennale in qualifiche dirigenziali, con specifica esperienza nelle attivita' attinenti alla posizione da ricoprire. Non possono essere assunti con contratti a termine, per gli incarichi di cui al presente comma, impiegati regionali cessati per dimissioni, licenziamento, decadenza o collocamento in quiescenza.