Art. 19.
               Conferimento di incarichi dirigenziali
 
  1.  Per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale si
tiene conto:
   a) delle attitudini, delle capacita' e dei requisiti professionali
del singolo dirigente;
   b) dei risultati conseguiti in precedenza;
   c) dei curricula professionali.
  2. Gli incarichi dirigenziali  sono  attribuiti  con  provvedimento
dell'ufficio  di presidenza. Gli incarichi di dirigente di servizio e
di  dirigente  d'ufficio  sono  proposti   dal   direttore   generale
competente,  sentiti  i  dirigenti  di  servizio  per  la  nomina dei
dirigenti d'ufficio.
  3. Alle strutture di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art.    9
e'  preposto  un  direttore  generale  individuato  tra  i  dirigenti
regionali ovvero tra persone esterne  all'amministrazione  regionale;
in ogni caso l'incarico di direttore generale e' attribuito a persone
che siano in possesso del diploma di laurea.
  4.  L'incarico  di direttore generale e' conferito con contratto di
diritto privato di durata non superiore a cinque anni,  eventualmente
rinnovabile  una  sola  volta  per la medesima direzione generale. Il
contratto stabilisce il trattamento economico previsto  dal  comma  6
dell'art.  21, nonche' i casi di risoluzione anticipata del rapporto;
in ogni caso il contratto e' risolto di  diritto  con  la  cessazione
dalle funzioni dell'ufficio di presidenza che ha conferito l'incarico
o  con  la contestuale cessazione dalla carica per qualsiasi causa di
tre componenti l'ufficio di presidenza.
  5. L'incarico  di  direttore  generale  puo'  essere  attribuito  a
persone  esterne  all'amministrazione regionale che siano in possesso
del  diploma  di  laurea  e  cinque  anni  di  comprovata  esperienza
professionale  nella  pubblica  amministrazione,  in  enti di diritto
pubblico  o  aziende  pubbliche  o  private,  maturati  in  posizione
corrispondente,  per contenuto, grado di autonomia e responsabilita',
alla posizione da  ricoprire;  l'esperienza  professionale  richiesta
puo'   essere   sostituita  dal  comprovato  esercizio  della  libera
professione  o  di  altre  attivita'  professionali  di   particolare
qualificazione per un periodo di cinque anni.
  6.  Gli  elementi  negoziali  essenziali  di  tale  contratto,  ivi
comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati  con
apposito provvedimento dell'ufficio di presidenza.
  7.  Salvo  quanto  previsto  dal comma 4, si applicano al direttore
generale le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro
per i dirigenti regionali.
  8. Il conferimento dell'incarico di direttore generale a  dirigenti
regionali  o di enti ed aziende dipendenti dalla Regione determina il
loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto  il  periodo
dell'incarico.  Il  periodo  di  aspettativa  e'  utile  ai  fini del
trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianita' di servizio.
  9.  L'incarico di direttore generale e' incompatibile con quello di
membro del Consiglio o della Giunta delle  regioni,  delle  province,
dei  comuni,  delle comunita' montane, degli organi delle U.S.S.L.  e
di membro del parlamento.
  10. Fermo restando il vincolo numerico dell'art. 11, comma  6,  gli
incarichi  di  funzione  dirigenziale  diversi da quelli di direzione
generale    possono    essere    conferiti    anche    ad     esterni
all'amministrazione  regionale, sino ad una percentuale del 15% delle
relative posizioni, con contratti a termine  di  diritto  privato  di
durata  non  superiore  a  cinque  anni  e  rinnovabili.  I requisiti
richiesti sono il possesso di laurea ed un'esperienza quinquennale in
qualifiche dirigenziali, con  specifica  esperienza  nelle  attivita'
attinenti alla posizione da ricoprire. Non possono essere assunti con
contratti  a  termine,  per  gli  incarichi di cui al presente comma,
impiegati regionali cessati per dimissioni, licenziamento,  decadenza
o collocamento in quiescenza.