Art. 2. Competenze dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale 1. Al fine di distinguere le responsabilita' ed i poteri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e del suo presidente da quelli propri dei dirigenti, competono allo stesso ufficio di presidenza: a) la definizione delle funzioni e dell'articolazione delle strutture organizzative del Consiglio regionale; b) la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita', ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche e strumentali, nonche' l'assegnazione di quote di bilancio alle diverse articolazioni organizzative; c) l'approvazione delle indicazioni formulate dai direttori generali relative all'articolazione delle corrispondenti direzioni generali; d) la verifica della rispondenza dell'attivita' gestionale e dei risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti; e) il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture organizzative del Consiglio regionale e l'assunzione dei provvedimenti inerenti alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti incaricati; f) la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra direzioni generali, ove costituite; g) tutti i provvedimenti attuativi della presente legge che non siano espressamente posti in capo ai dirigenti.