Art. 2.
    Competenze dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale
 
  1.  Al  fine  di  distinguere  le  responsabilita'  ed   i   poteri
dell'ufficio   di  presidenza  del  Consiglio  regionale  e  del  suo
presidente da quelli propri  dei  dirigenti,  competono  allo  stesso
ufficio di presidenza:
   a)  la  definizione  delle  funzioni  e  dell'articolazione  delle
strutture organizzative del Consiglio regionale;
   b)  la  quantificazione  delle  risorse  economico-finanziarie  da
destinare  alle  diverse finalita', ivi comprese quelle relative alle
risorse umane, tecnologiche e strumentali, nonche' l'assegnazione  di
quote di bilancio alle diverse articolazioni organizzative;
   c)   l'approvazione  delle  indicazioni  formulate  dai  direttori
generali relative all'articolazione  delle  corrispondenti  direzioni
generali;
   d)  la  verifica della rispondenza dell'attivita' gestionale e dei
risultati raggiunti agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti;
   e) il conferimento degli incarichi di  direzione  delle  strutture
organizzative    del   Consiglio   regionale   e   l'assunzione   dei
provvedimenti  inerenti  alla  valutazione  delle   prestazioni   dei
dirigenti incaricati;
   f) la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra direzioni
generali, ove costituite;
   g)  tutti  i  provvedimenti attuativi della presente legge che non
siano espressamente posti in capo ai dirigenti.