Art. 20. Mobilita' dei dirigenti 1. Nell'affidamento degli incarichi dirigenziali si applica il principio della mobilita', compatibilmente con la valorizzazione dell'esperienza e delle professionalita' specialistiche necessarie per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale. 2. L'ufficio di presidenza, in presenza di vacanze di organico e per l'affidamento di incarichi di particolare contenuto tecnico-specialistico o per particolari progetti temporanei, sempre a contenuto tecnico-specialistico, puo' avvalersi, dopo aver esperito i tentativi di conferimento di incarico a dirigenti interni, su proposta delle direzioni interessate, di dirigenti comandati da amministrazioni statali e da altri enti pubblici. Tale fattispecie non e' applicabile per l'incarico di direttore generale. 3. Analogamente i dirigenti regionali possono essere comandati presso le amministrazioni di cui al comma 2, previa intesa con l'amministrazione ricevente.