Art. 20.
                       Mobilita' dei dirigenti
 
  1.  Nell'affidamento  degli  incarichi  dirigenziali  si applica il
principio della  mobilita',  compatibilmente  con  la  valorizzazione
dell'esperienza  e  delle  professionalita' specialistiche necessarie
per l'esercizio delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale.
  2. L'ufficio di presidenza, in presenza di vacanze  di  organico  e
per    l'affidamento    di   incarichi   di   particolare   contenuto
tecnico-specialistico o per particolari progetti temporanei, sempre a
contenuto tecnico-specialistico, puo' avvalersi, dopo aver esperito i
tentativi  di  conferimento  di  incarico  a  dirigenti  interni,  su
proposta  delle  direzioni  interessate,  di  dirigenti  comandati da
amministrazioni statali e da altri enti  pubblici.  Tale  fattispecie
non e' applicabile per l'incarico di direttore generale.
  3.  Analogamente  i  dirigenti  regionali  possono essere comandati
presso le amministrazioni di  cui  al  comma  2,  previa  intesa  con
l'amministrazione ricevente.