Art. 21. Trattamento economico 1. La retribuzione dei dirigenti e' determinata in relazione a quanto previsto nella presente legge tenuto conto dei vincoli e delle disponibilita' del bilancio regionale nonche' dei contratti collettivi per l'area della dirigenza regionale. 2. Il trattamento economico dei dirigenti e' costituito da: a) retribuzione di qualifica; b) retribuzione di posizione; c) retribuzione di risultato. 3. La retribuzione di posizione e' riferita alla graduazione delle posizioni di cui all'art. 11 ed ha caratteristiche di fissita' e continuita' per la durata dell'incarico. La retribuzione di risultato, di natura integrativa, e' riferita alle prestazioni attese ed ai risultati conseguiti anche sulla base del sistema delle valutazioni previste dalla presente legge. 4. La quota da destinare alla retribuzione di risultato e' definita annualmente dall'ufficio di presidenza sulla base di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro anche per quanto concerne le risorse aggiuntive e trova capienza in uno specifico capitolo del bilancio della Regione da istituirsi nell'ambito concernente le spese dei Consiglio regionale. Lo stesso provvedimento determina la quota da assegnare ai dirigenti subordinati delle varie strutture. 5. Ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, ciascun dirigente, all'inizio di ogni anno, presenta al dirigente sovraordinato una relazione scritta sulla attivita' complessiva svolta nel corso dell'anno precedente ed altresi' concorda gli obiettivi da perseguire nell'anno di riferimento. 6. Il trattamento economico complessivo dei direttori generali viene concordato di volta in volta tra l'amministrazione consiliare e i singoli direttori con riferimento alla retribuzione stabilita dal contratto collettivo per l'area della dirigenza, maggiorata di una entita' variabile tra il 10% e il 60%. 7. Ai dirigenti ai quali sia stato attribuito l'incarico di cui al comma 3 dell'art. 17, lettera a), punto a2 e lettera b), punto b1 viene attribuito per analogia, con le modalita' di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6 e 7, un trattamento economico rapportato ad una percentuale non superiore al 70% del trattamento economico spettante al direttore generale della struttura di riferimento. Detto trattamento economico puo' essere riconosciuto ad un numero di posizioni dirigenziali non superiore a n. 4 unita'. I suddetti incarichi sono svolti nell'ambito delle direzioni generali di riferimento, hanno durata annuale, rinnovabile. Tale conferimento a dirigenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e' dell'anzianita' di servizio. 8. Entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico dirigenziale, ciascun dirigente e' tenuto a depositare presso la presidenza del Consiglio regionale: a) una dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di societa'; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa', con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero"; b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi sulle persone fisiche. 9. Entro trenta giorni dal termine utile per la presentazione delle dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i dirigenti sono tenuti a dichiarare annualmente le variazioni patrimoniali intervenute rispetto all'anno precedente, nonche' a depositare copia della dichiarazione dei redditi. 10. Le dichiarazioni di cui ai commi 8 e 9 sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione.