Art. 21.
                        Trattamento economico
 
  1.  La  retribuzione  dei  dirigenti  e' determinata in relazione a
quanto previsto nella presente legge tenuto conto dei vincoli e delle
disponibilita'  del  bilancio   regionale   nonche'   dei   contratti
collettivi per l'area della dirigenza regionale.
  2. Il trattamento economico dei dirigenti e' costituito da:
   a) retribuzione di qualifica;
   b) retribuzione di posizione;
   c) retribuzione di risultato.
  3.  La retribuzione di posizione e' riferita alla graduazione delle
posizioni di cui all'art. 11 ed  ha  caratteristiche  di  fissita'  e
continuita'   per   la   durata  dell'incarico.  La  retribuzione  di
risultato, di natura integrativa, e' riferita alle prestazioni attese
ed ai  risultati  conseguiti  anche  sulla  base  del  sistema  delle
valutazioni previste dalla presente legge.
  4. La quota da destinare alla retribuzione di risultato e' definita
annualmente dall'ufficio di presidenza sulla base di quanto stabilito
dal  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  anche  per  quanto
concerne le risorse aggiuntive e  trova  capienza  in  uno  specifico
capitolo   del  bilancio  della  Regione  da  istituirsi  nell'ambito
concernente le spese dei Consiglio regionale. Lo stesso provvedimento
determina la quota da assegnare ai dirigenti subordinati delle  varie
strutture.
  5.  Ai  fini  del  riconoscimento  della retribuzione di risultato,
ciascun dirigente, all'inizio di ogni  anno,  presenta  al  dirigente
sovraordinato  una  relazione  scritta  sulla  attivita'  complessiva
svolta nel  corso  dell'anno  precedente  ed  altresi'  concorda  gli
obiettivi da perseguire nell'anno di riferimento.
  6.  Il  trattamento  economico  complessivo  dei direttori generali
viene concordato di volta in volta tra l'amministrazione consiliare e
i singoli direttori con riferimento alla retribuzione  stabilita  dal
contratto  collettivo  per  l'area della dirigenza, maggiorata di una
entita' variabile tra il 10% e il 60%.
  7. Ai dirigenti ai quali sia stato attribuito l'incarico di cui  al
comma  3  dell'art.  17,  lettera a), punto a2 e lettera b), punto b1
viene attribuito per analogia, con le modalita' di cui all'art.   19,
commi  4,  5,  6  e  7,  un  trattamento  economico rapportato ad una
percentuale non superiore al 70% del trattamento economico  spettante
al   direttore   generale   della  struttura  di  riferimento.  Detto
trattamento economico  puo'  essere  riconosciuto  ad  un  numero  di
posizioni  dirigenziali  non  superiore  a  n.  4  unita'. I suddetti
incarichi  sono  svolti  nell'ambito  delle  direzioni  generali   di
riferimento,  hanno durata annuale, rinnovabile.  Tale conferimento a
dirigenti regionali determina il  loro  collocamento  in  aspettativa
senza  assegni  per  tutto  il periodo dell'incarico.   Il periodo di
aspettativa  e'  utile  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e
previdenza e' dell'anzianita' di servizio.
  8.  Entro  novanta  giorni dalla data di conferimento dell'incarico
dirigenziale, ciascun dirigente e'  tenuto  a  depositare  presso  la
presidenza del Consiglio regionale:
   a)  una dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e
su beni mobili iscritti nei pubblici registri; le azioni di societa';
l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco  di  societa',
con  l'apposizione  della  formula  "sul  mio  onore  affermo  che la
dichiarazione corrisponde al vero";
   b)  copia   dell'ultima   dichiarazione   dei   redditi   soggetti
all'imposta sui redditi sulle persone fisiche.
  9. Entro trenta giorni dal termine utile per la presentazione delle
dichiarazioni relative all'imposta sui redditi delle persone fisiche,
i  dirigenti  sono  tenuti  a  dichiarare  annualmente  le variazioni
patrimoniali intervenute  rispetto  all'anno  precedente,  nonche'  a
depositare copia della dichiarazione dei redditi.
  10.  Le  dichiarazioni  di  cui  ai commi 8 e 9 sono pubblicate sul
Bollettino ufficiale della Regione.