Art. 22.
                       Sistema di valutazione
 
  1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale
ai   fini   dello  sviluppo  professionale,  dell'attribuzione  degli
incarichi  e  dell'attribuzione  della  retribuzione   di   risultato
prevista dall'art.  21, comma 2, lettera c).
  2.  Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si
tiene conto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale  di
lavoro e inoltre:
   a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi
definiti dall'ufficio di presidenza;
   b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
   c)  della  efficace  gestione  delle  risorse umane, finanziarie e
strumentali assegnate e della connessa capacita' di innovazione.
  3. La valutazione tiene conto  delle  condizioni  organizzative  ed
ambientali  in  cui l'attivita' si e' svolta e di eventuali vincoli e
variazioni intervenute nella disponibilita' di risorse,  nonche'  dei
risultati e valutazioni di cui all'art. 14, comma 10.
  4. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza vengono definite le
modalita',  i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione
delle prestazioni dei dirigenti.
  5. La valutazione delle prestazioni e' effettuata  da  un  apposito
nucleo nominato dall'ufficio di presidenza composto da tre membri, di
cui    un    direttore    generale    e   due   specialisti   esterni
all'amministrazione regionale, particolarmente esperti in materia  di
valutazione  del  personale,  scelti  secondo  criteri  adottati  con
apposito provvedimento dello stesso ufficio di presidenza. Lo  stesso
provvedimento  individua  il  presidente  e  stabilisce  la durata in
carica del nucleo  di  valutazione,  che  comunque  non  puo'  essere
superiore alla durata della legislatura nella quale e' stato affidato
l'incarico.
  6. Per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti cui non siano
affidate  funzioni  di  direzioni  generali, il nucleo di valutazione
acquisisce previamente indicazioni dai rispettivi direttori generali.
  7. Le valutazioni sono comunicate in forma scritta agli interessati
che entro trenta giorni possono inoltrare al  nucleo  di  valutazione
proprie controdeduzioni scritte debitamente motivate.
  8.  La  valutazione  negativa della prestazione dei dirigenti e dei
direttori   generali   puo'   comportare   l'adozione   di   adeguati
provvedimenti  da  parte  dell'ufficio di presidenza, con riferimento
alla gravita' della causa o del motivo a supporto della  valutazione,
non  escluso il collocamento a disposizione dei dirigenti e direttori
responsabili per la durata massima di un  anno,  con  la  conseguente
perdita  della  retribuzione del risultato, fatta salva l'adozione di
eventuali altre misure previste dalle normative vigenti, ivi compresa
la risoluzione anticipata del contratto.
  9. Le modalita' e gli effetti, anche economici, di cui al comma  8,
sono  regolati  dal  contratto individuale per i direttori generali e
dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli altri dirigenti.