Art. 22. Sistema di valutazione 1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dello sviluppo professionale, dell'attribuzione degli incarichi e dell'attribuzione della retribuzione di risultato prevista dall'art. 21, comma 2, lettera c). 2. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e inoltre: a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dall'ufficio di presidenza; b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati; c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate e della connessa capacita' di innovazione. 3. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative ed ambientali in cui l'attivita' si e' svolta e di eventuali vincoli e variazioni intervenute nella disponibilita' di risorse, nonche' dei risultati e valutazioni di cui all'art. 14, comma 10. 4. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza vengono definite le modalita', i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti. 5. La valutazione delle prestazioni e' effettuata da un apposito nucleo nominato dall'ufficio di presidenza composto da tre membri, di cui un direttore generale e due specialisti esterni all'amministrazione regionale, particolarmente esperti in materia di valutazione del personale, scelti secondo criteri adottati con apposito provvedimento dello stesso ufficio di presidenza. Lo stesso provvedimento individua il presidente e stabilisce la durata in carica del nucleo di valutazione, che comunque non puo' essere superiore alla durata della legislatura nella quale e' stato affidato l'incarico. 6. Per la valutazione delle prestazioni dei dirigenti cui non siano affidate funzioni di direzioni generali, il nucleo di valutazione acquisisce previamente indicazioni dai rispettivi direttori generali. 7. Le valutazioni sono comunicate in forma scritta agli interessati che entro trenta giorni possono inoltrare al nucleo di valutazione proprie controdeduzioni scritte debitamente motivate. 8. La valutazione negativa della prestazione dei dirigenti e dei direttori generali puo' comportare l'adozione di adeguati provvedimenti da parte dell'ufficio di presidenza, con riferimento alla gravita' della causa o del motivo a supporto della valutazione, non escluso il collocamento a disposizione dei dirigenti e direttori responsabili per la durata massima di un anno, con la conseguente perdita della retribuzione del risultato, fatta salva l'adozione di eventuali altre misure previste dalle normative vigenti, ivi compresa la risoluzione anticipata del contratto. 9. Le modalita' e gli effetti, anche economici, di cui al comma 8, sono regolati dal contratto individuale per i direttori generali e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli altri dirigenti.