Art. 23.
              Formazione ed aggiornamento dei dirigenti
 
  1. Lo sviluppo e l'aggiornamento professionale dei  dirigenti  sono
strumenti  per  la  valorizzazione della capacita' e delle attitudini
individuali, del piu' efficace e qualificato espletamento dei compiti
loro assegnati.
  2.  A tal fine, nel quadro degli indirizzi definiti dall'ufficio di
presidenza, il direttore  generale  competente  attiva  programmi  ed
iniziative,   da   attuarsi  direttamente  o  con  strutture  esterne
all'amministrazione  regionale,  avvalendosi  di  enti   pubblici   o
privati,  nonche' di esperti nelle discipline interessate, stipulando
specifici contratti.
  3. Con  provvedimento  dell'ufficio  di  presidenza  del  Consiglio
regionale  vengono  definiti  i  criteri  per l'accesso all'attivita'
formativa, le modalita' di partecipazione e l'impegno  personale  dei
singoli dirigenti.
  4.  La  progettazione delle iniziative formative deve informarsi ai
principi  delle  pari  opportunita'  e  delle   azioni   positive   e
l'organizzazione delle stesse deve assicurare condizioni logistiche e
temporali  tali  da  consentire l'effettiva partecipazione di tutti i
dirigenti interessati.