Art. 23. Formazione ed aggiornamento dei dirigenti 1. Lo sviluppo e l'aggiornamento professionale dei dirigenti sono strumenti per la valorizzazione della capacita' e delle attitudini individuali, del piu' efficace e qualificato espletamento dei compiti loro assegnati. 2. A tal fine, nel quadro degli indirizzi definiti dall'ufficio di presidenza, il direttore generale competente attiva programmi ed iniziative, da attuarsi direttamente o con strutture esterne all'amministrazione regionale, avvalendosi di enti pubblici o privati, nonche' di esperti nelle discipline interessate, stipulando specifici contratti. 3. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale vengono definiti i criteri per l'accesso all'attivita' formativa, le modalita' di partecipazione e l'impegno personale dei singoli dirigenti. 4. La progettazione delle iniziative formative deve informarsi ai principi delle pari opportunita' e delle azioni positive e l'organizzazione delle stesse deve assicurare condizioni logistiche e temporali tali da consentire l'effettiva partecipazione di tutti i dirigenti interessati.