Art. 24.
                     Sostituzione dei dirigenti
 
  1. In caso di assenza o di impedimento di un direttore generale, le
relative funzioni sono affidate, con  provvedimento  dell'ufficio  di
presidenza, ad altro dirigente provvisto di professionalita' adeguata
all'incarico.  Con  il medesimo provvedimento l'ufficio di presidenza
stabilisce    il    trattamento    corrispondente    alla    funzione
temporaneamente  attribuita.  Detto  trattamento  sara' corrisposto a
titolo di assegno personale non pensionabile e l'entita'  non  potra'
essere  superiore  alla  differenza  tra il trattamento economico del
direttore sostituito e quello in godimento.
  2. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente le  relative
funzioni    sono    conferite   ad   altro   dirigente   individuato,
preferibilmente nell'ambito  della  medesima  struttura,  secondo  le
modalita' previste dalla presente legge.
  3.  Per  assenze  di  breve  durata,  non superiori a trenta giorni
nell'arco dell'anno solare, gli incarichi di  cui  al  comma  1  sono
automaticamente   conferiti   al   dirigente  del  servizio  indicato
all'inizio  di  ogni  anno  da  ciascun  direttore;  non   comportano
attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi.
  4.  Nei  casi  di  aspettativa superiore ai sei mesi previsti dalla
normativa vigente e con l'esclusione di quanto stabilito dalla  legge
30 dicembre 1971, n. 1204 "Tutela delle lavoratrici madri" durante il
periodo  di  astensione  obbligatoria,  la  titolarita'  del relativo
incarico  viene  assegnata  ad  altro  dirigente.  Il  dirigente   in
aspettativa  mantiene  il  diritto alla qualifica e al corrispondente
trattamento economico. Alla cessazione dell'aspettativa  allo  stesso
dirigente  viene  assegnato  un  nuovo incarico equipollente a quello
precedentemente   ricoperto,   tenuto   conto    delle    competenze,
dell'esperienza e delle esigenze organizzative.