Art. 24. Sostituzione dei dirigenti 1. In caso di assenza o di impedimento di un direttore generale, le relative funzioni sono affidate, con provvedimento dell'ufficio di presidenza, ad altro dirigente provvisto di professionalita' adeguata all'incarico. Con il medesimo provvedimento l'ufficio di presidenza stabilisce il trattamento corrispondente alla funzione temporaneamente attribuita. Detto trattamento sara' corrisposto a titolo di assegno personale non pensionabile e l'entita' non potra' essere superiore alla differenza tra il trattamento economico del direttore sostituito e quello in godimento. 2. In caso di assenza o di impedimento di un dirigente le relative funzioni sono conferite ad altro dirigente individuato, preferibilmente nell'ambito della medesima struttura, secondo le modalita' previste dalla presente legge. 3. Per assenze di breve durata, non superiori a trenta giorni nell'arco dell'anno solare, gli incarichi di cui al comma 1 sono automaticamente conferiti al dirigente del servizio indicato all'inizio di ogni anno da ciascun direttore; non comportano attribuzione di trattamenti economici aggiuntivi. 4. Nei casi di aspettativa superiore ai sei mesi previsti dalla normativa vigente e con l'esclusione di quanto stabilito dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 "Tutela delle lavoratrici madri" durante il periodo di astensione obbligatoria, la titolarita' del relativo incarico viene assegnata ad altro dirigente. Il dirigente in aspettativa mantiene il diritto alla qualifica e al corrispondente trattamento economico. Alla cessazione dell'aspettativa allo stesso dirigente viene assegnato un nuovo incarico equipollente a quello precedentemente ricoperto, tenuto conto delle competenze, dell'esperienza e delle esigenze organizzative.