Art. 26. Segreterie dei componenti l'ufficio di presidenza 1. Per lo svolgimento delle rispettive attivita' di segreteria il presidente, i vice presidenti e i consiglieri segretari dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale si avvalgono di specifiche unita' organizzative denominate segreterie. 2. Alle segreterie compete esclusivamente l'espletamento delle attivita' non istituzionalizzate conseguenti alle funzioni attribuite al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri segretari e, come tali, non riconducibili nell'ambito di competenze delle strutture organizzative del Consiglio regionale. 3. La consistenza numerica del personale di ciascuna segreteria di cui ai commi precedenti e' determinata con riferimento ai limiti e alle disponibilita' complessive di bilancio destinate a tale scopo, nonche' alle quote di pertinenza di ciascun componente l'ufficio di presidenza. 4. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 3 di pertinenza di ciascun componente l'ufficio di presidenza, nonche' per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali a ciascuna segreteria, si fa riferimento alla tabella che segue: Dir. 8 q.f. 7 q.f. 6 q.f. 5 q.f. Tot. - - - - - - a) presidente 1 1 1 1 1 5 b) vice presidente 1 - 1 1 - 3 c) cons. segretari 1 - - 1 - 2 5. L'importo di cui al comma 4 e' determinato sulla base del costo di ciascuna qualifica inserita nella tabella, corrispondente all'esborso, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per il trattamento economico iniziale, ivi comprese le somme erogate con carattere di continuita' e fissita', nonche' per il salario accessorio nei limiti consentiti dalla normativa contrattuale collettiva; per quanto concerne le qualifiche dirigenziali si assume quale parametro di riferimento la retribuzione media corrispondente ai dirigenti di ufficio. 6. Allo stanziamento di cui al comma 3, come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria ed in ogni caso e' escluso qualsiasi onere aggiuntivo per l'amministrazione. 7. Il personale addetto alle segreterie puo' essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero puo' essere assunto ai sensi del comma 8. Il conferimento dell'incarico di responsabile o componente delle segreterie a impiegati regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e dagli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, si considera dipendente dal medesimo ente. 8. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 4 e 5, puo' essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione professionale; il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste. 9. Fermo restando il suddetto limite di spesa, l'ufficio di presidenza, su proposta del componente interessato, determina il numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni. 10. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 7 e 8 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'ufficio di presidenza, che tengono conto della professionalita' richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilita' del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto puo' essere risolto su richiesta del componente l'ufficio di presidenza della cui segreteria l'interessato fa parte e cessa in ogni caso con la cessazione dalla carica del componente stesso, nonche' alla scadenza della legislatura regionale. 11. Il personale delle segreterie dei componenti l'ufficio di presidenza non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del Consiglio regionale. 12. I contratti di cui al comma 8 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale.