Art. 26.
          Segreterie dei componenti l'ufficio di presidenza
 
  1. Per lo svolgimento delle rispettive attivita' di  segreteria  il
presidente,  i vice presidenti e i consiglieri segretari dell'ufficio
di presidenza del Consiglio  regionale  si  avvalgono  di  specifiche
unita' organizzative denominate segreterie.
  2.  Alle  segreterie  compete  esclusivamente  l'espletamento delle
attivita' non istituzionalizzate conseguenti alle funzioni attribuite
al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri segretari e,  come
tali,  non  riconducibili  nell'ambito  di competenze delle strutture
organizzative del Consiglio regionale.
  3. La consistenza numerica del personale di ciascuna segreteria  di
cui  ai  commi  precedenti e' determinata con riferimento ai limiti e
alle disponibilita' complessive di bilancio destinate a  tale  scopo,
nonche'  alle  quote di pertinenza di ciascun componente l'ufficio di
presidenza.
  4. Ai fini della sola  determinazione  dell'importo  massimo  dello
stanziamento  di  cui  al comma 3 di pertinenza di ciascun componente
l'ufficio di presidenza, nonche' per  l'attribuzione  degli  spazi  e
delle  dotazioni strumentali a ciascuna segreteria, si fa riferimento
alla tabella che segue:
                        Dir.  8 q.f.  7 q.f.  6 q.f.  5 q.f.  Tot.
                         -      -       -       -       -      -
   a) presidente         1      1       1       1       1      5
   b) vice presidente    1      -       1       1       -      3
   c) cons. segretari    1      -       -       1       -      2
  5. L'importo di cui al comma 4 e' determinato sulla base del  costo
di   ciascuna   qualifica   inserita  nella  tabella,  corrispondente
all'esborso, comprensivo degli oneri previdenziali  e  assistenziali,
per  il trattamento economico iniziale, ivi comprese le somme erogate
con carattere di continuita'  e  fissita',  nonche'  per  il  salario
accessorio   nei   limiti  consentiti  dalla  normativa  contrattuale
collettiva; per quanto concerne le qualifiche dirigenziali si  assume
quale  parametro  di riferimento la retribuzione media corrispondente
ai dirigenti di ufficio.
  6.  Allo  stanziamento  di  cui al comma 3, come sopra determinato,
fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni  del  personale
di  ciascuna  segreteria  ed  in ogni caso e' escluso qualsiasi onere
aggiuntivo per l'amministrazione.
  7. Il personale addetto alle segreterie puo' essere individuato tra
gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali,
locali, enti ed aziende pubbliche,  ovvero  puo'  essere  assunto  ai
sensi  del  comma  8. Il conferimento dell'incarico di responsabile o
componente delle segreterie a impiegati regionali determina  il  loro
collocamento  in  aspettativa  senza  assegni  per  tutto  il periodo
dell'incarico. Il  periodo  di  aspettativa  e'  utile  ai  fini  del
trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza  e  dell'anzianita' di
servizio. Ai fini dell'applicazione del presente comma  il  personale
dipendente  dalla  Giunta  regionale, dal Consiglio regionale e dagli
enti ed aziende dipendenti dalla Regione, si considera dipendente dal
medesimo ente.
  8. Fermo restando il limite di  spesa  derivante  dall'applicazione
dei   commi   4   e   5,  puo'  essere  acquisito  personale  esterno
all'amministrazione regionale con  contratto  di  diritto  privato  a
tempo  determinato,  ivi  compreso  il  contratto  di  collaborazione
professionale; il trattamento economico viene stabilito in  relazione
alle prestazioni richieste.
  9.  Fermo  restando  il  suddetto  limite  di  spesa,  l'ufficio di
presidenza, su proposta  del  componente  interessato,  determina  il
numero del personale da acquisire e le relative retribuzioni.
  10.  Il  rapporto  con  i  soggetti  di  cui  ai  commi 7 e 8 viene
costituito  con  la  sottoscrizione,  anteriormente  alla  presa   di
servizio   presso   la   segreteria,   del   contratto   individuale,
sottoscritto  per  l'amministrazione  dal  presidente  del  Consiglio
regionale  o  dal  suo  delegato,  sulla  base di schemi contrattuali
approvati  dall'ufficio  di  presidenza,  che  tengono  conto   della
professionalita'   richiesta,  dei  diversi  ambiti  di  autonomia  e
responsabilita'  del  personale  interessato.  Deve  comunque  essere
previsto  che  il  rapporto  puo'  essere  risolto  su  richiesta del
componente l'ufficio di presidenza della cui segreteria l'interessato
fa parte e cessa in ogni caso con  la  cessazione  dalla  carica  del
componente stesso, nonche' alla scadenza della legislatura regionale.
  11.  Il  personale  delle  segreterie  dei  componenti l'ufficio di
presidenza non concorre alla determinazione dell'organico complessivo
del personale del Consiglio regionale.
  12. I contratti di cui al comma 8 non possono in ogni  caso  essere
trasformati  in  rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione
regionale.