Art. 27. Segreterie dei gruppi consiliari 1. Per lo svolgimento delle attivita' necessarie all'esercizio delle proprie funzioni i gruppi consiliari di cui all'art. 14 dello Statuto della regione si avvalgono di specifiche unita' organizzative denominate segreterie. 2. Le risorse finanziarie necessarie per l'acquisizione di personale per le segreterie di ciascun gruppo consiliare sono determinate dall'ufficio di presidenza con riferimento ai limiti e alle disponibilita' di bilancio concernenti le spese dei gruppi consiliari. 3. Ai fini della sola determinazione dell'importo massimo dello stanziamento di cui al comma 2 di pertinenza di ciascun gruppo, nonche' per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali a ciascun gruppo, si fa riferimento alla tabella che segue: Gruppi Tot. Dir. 8 7 6 5 - - - - - - - di 1 cons. 2 1 - 1 - - da 2 a 3 5 1 1 1 1 1 da 4 a 9 6 1 2 1 1 1 da 10 a 19 12 1 4 2 3 2 oltre 20 16 2 5 3 3 3 4. L'importo di cui al comma 3 e' determinato sulla base del costo di ciascuna qualifica inserita nella tabella, corrispondente all'esborso, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali, per il trattamento economico iniziale, ivi comprese le somme erogate con carattere di continuita' e fissita', nonche' per il salario accessorio nei limiti consentiti dalla normativa contrattuale collettiva; per quanto concerne le qualifiche dirigenziali si assume quale parametro di riferimento la retribuzione media corripondente ai dirigenti di ufficio. 5. Allo stanziamento di cui al comma 2 come sopra determinato, fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni del personale di ciascuna segreteria ed in ogni caso e' escluso qualsiasi onere aggiuntivo per l'amministrazione. 6. Il personale addetto alle segreterie puo' essere individuato tra gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti ed aziende pubbliche, ovvero puo' essere assunto ai sensi del comma 7. Il conferimento dell'incarico di responsabile o componente delle segreterie a impiegati regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianita' di servizio. Ai fini dell'applicazione del presente comma il personale dipendente dalla Giunta regionale, dal Consiglio regionale e dagli enti ed aziende dipendenti dalla regione, si considera dipendente dal medesimo ente. 7. Fermo restando il limite di spesa derivante dall'applicazione dei commi 3 e 4, puo' essere acquisito personale esterno all'amministrazione regionale con contratto di diritto privato a tempo determinato, ivi compreso il contratto di collaborazione professionale; il trattamento economico viene stabilito in relazione alle prestazioni richieste. 8. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il presidente del gruppo indica al presidente del Consiglio regionale il personale da acquisire. 9. Il rapporto con i soggetti di cui ai commi 6 e 7 viene costituito con la sottoscrizione, anteriormente alla presa di servizio presso la segreteria, del contratto individuale, sottoscritto per l'amministrazione dal presidente del Consiglio regionale o dal suo delegato, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'ufficio di presidenza, che tengono conto della professionalita' richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilita' del personale interessato. Deve comunque essere previsto che il rapporto puo' essere risolto su richiesta del presidente del gruppo della cui segreteria l'interessato fa parte e cessa in ogni caso alla scadenza della legislatura regionale. 10. Le risorse finanziarie relative agli stanziamenti di cui al comma 3, non utilizzate per l'acquisizione di personale, possono essere destinate dai gruppi per contratti di consulenza professionale. 11. Il personale delle segreterie dei gruppi non concorre alla determinazione dell'organico complessivo del personale del Consiglio regionale. 12. Nella determinazione dell'importo massimo degli stanziamenti di pertinenza del gruppo misto si tiene conto delle diverse formazioni politiche che lo compongono. Qualora le formazioni politiche siano rappresentate da un solo consigliere la determinazione di cui al comma 3 fa riferimento ad una qualifica funzionale dirigenziale e ad una qualifica funzionale 7a per il presidente del gruppo e ad una qualifica funzionale 8a e ad una qualifica funzionale 7a per ciascun consigliere, escluso il presidente; qualora la formazione politica sia composta da due consiglieri e' aggiunta una qualifica funzionale 6a ed una qualifica funzionale 5a. 13. I contratti di cui al comma 7 non possono in ogni caso essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato con l'amministrazione regionale. 14. Sono abrogate le disposizioni di cui all'allegato A della presente legge.