Art. 27.
                  Segreterie dei gruppi consiliari
 
  1. Per lo  svolgimento  delle  attivita'  necessarie  all'esercizio
delle  proprie  funzioni i gruppi consiliari di cui all'art. 14 dello
Statuto della regione si avvalgono di specifiche unita' organizzative
denominate segreterie.
  2.  Le  risorse  finanziarie  necessarie  per   l'acquisizione   di
personale  per  le  segreterie  di  ciascun  gruppo  consiliare  sono
determinate dall'ufficio di presidenza con riferimento  ai  limiti  e
alle  disponibilita'  di  bilancio  concernenti  le  spese dei gruppi
consiliari.
  3.  Ai  fini  della  sola determinazione dell'importo massimo dello
stanziamento di cui al comma  2  di  pertinenza  di  ciascun  gruppo,
nonche'  per l'attribuzione degli spazi e delle dotazioni strumentali
a ciascun gruppo, si fa riferimento alla tabella che segue:
     Gruppi           Tot.    Dir.   8    7    6    5
       -               -       -     -    -    -    -
   di 1 cons.          2       1     -    1    -    -
   da 2 a 3            5       1     1    1    1    1
   da 4 a 9            6       1     2    1    1    1
   da 10 a 19         12       1     4    2    3    2
   oltre 20           16       2     5    3    3    3
  4. L'importo di cui al comma 3 e' determinato sulla base del  costo
di   ciascuna   qualifica   inserita  nella  tabella,  corrispondente
all'esborso, comprensivo degli oneri previdenziali  e  assistenziali,
per  il trattamento economico iniziale, ivi comprese le somme erogate
con carattere di continuita'  e  fissita',  nonche'  per  il  salario
accessorio   nei   limiti  consentiti  dalla  normativa  contrattuale
collettiva; per quanto concerne le qualifiche dirigenziali si  assume
quale parametro di riferimento la retribuzione media corripondente ai
dirigenti di ufficio.
  5.  Allo  stanziamento  di  cui  al comma 2 come sopra determinato,
fanno carico tutte le spese connesse alle prestazioni  del  personale
di  ciascuna  segreteria  ed  in ogni caso e' escluso qualsiasi onere
aggiuntivo per l'amministrazione.
  6. Il personale addetto alle segreterie puo' essere individuato tra
gli impiegati regionali, oppure comandato da amministrazioni statali,
locali, enti ed aziende pubbliche,  ovvero  puo'  essere  assunto  ai
sensi  del  comma  7. Il conferimento dell'incarico di responsabile o
componente delle segreterie a impiegati regionali determina  il  loro
collocamento  in  aspettativa  senza  assegni  per  tutto  il periodo
dell'incarico. Il  periodo  di  aspettativa  e'  utile  ai  fini  del
trattamento  di  quiescenza  e  di  previdenza  e  dell'anzianita' di
servizio. Ai fini dell'applicazione del presente comma  il  personale
dipendente  dalla  Giunta  regionale, dal Consiglio regionale e dagli
enti ed aziende dipendenti dalla regione, si considera dipendente dal
medesimo ente.
  7. Fermo restando il limite di  spesa  derivante  dall'applicazione
dei   commi   3   e   4,  puo'  essere  acquisito  personale  esterno
all'amministrazione regionale con  contratto  di  diritto  privato  a
tempo  determinato,  ivi  compreso  il  contratto  di  collaborazione
professionale; il trattamento economico viene stabilito in  relazione
alle prestazioni richieste.
  8.  Fermo  restando  il suddetto limite di spesa, il presidente del
gruppo indica al presidente del Consiglio regionale il  personale  da
acquisire.
  9.  Il  rapporto  con  i  soggetti  di  cui  ai  commi  6 e 7 viene
costituito  con  la  sottoscrizione,  anteriormente  alla  presa   di
servizio   presso   la   segreteria,   del   contratto   individuale,
sottoscritto  per  l'amministrazione  dal  presidente  del  Consiglio
regionale  o  dal  suo  delegato,  sulla  base di schemi contrattuali
approvati  dall'ufficio  di  presidenza,  che  tengono  conto   della
professionalita'   richiesta,  dei  diversi  ambiti  di  autonomia  e
responsabilita'  del  personale  interessato.  Deve  comunque  essere
previsto che  il  rapporto  puo'  essere  risolto  su  richiesta  del
presidente  del  gruppo della cui segreteria l'interessato fa parte e
cessa in ogni caso alla scadenza della legislatura regionale.
  10. Le risorse finanziarie relative agli  stanziamenti  di  cui  al
comma  3,  non  utilizzate  per  l'acquisizione di personale, possono
essere   destinate   dai   gruppi   per   contratti   di   consulenza
professionale.
  11.  Il  personale  delle  segreterie  dei gruppi non concorre alla
determinazione dell'organico complessivo del personale del  Consiglio
regionale.
  12. Nella determinazione dell'importo massimo degli stanziamenti di
pertinenza  del  gruppo misto si tiene conto delle diverse formazioni
politiche che lo compongono. Qualora le  formazioni  politiche  siano
rappresentate  da  un  solo  consigliere  la determinazione di cui al
comma 3 fa riferimento ad una qualifica funzionale dirigenziale e  ad
una  qualifica  funzionale  7a  per il presidente del gruppo e ad una
qualifica funzionale 8a e ad una qualifica funzionale 7a per  ciascun
consigliere,  escluso  il  presidente; qualora la formazione politica
sia composta da due consiglieri e' aggiunta una qualifica  funzionale
6a ed una qualifica funzionale 5a.
  13.  I  contratti di cui al comma 7 non possono in ogni caso essere
trasformati in rapporti a tempo indeterminato  con  l'amministrazione
regionale.
  14.  Sono  abrogate  le  disposizioni  di  cui all'allegato A della
presente legge.