Art. 28. Norma transitoria per l'accesso alla dirigenza 1. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque entro e non oltre due anni dalla entrata in vigore della stessa, il 60% dei posti vacanti della qualifica di dirigente, il cui organico e' determinato ai sensi dell'art. 11, comma 6, e' coperto mediante concorso interno per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo appartenente alla 7 e 8 qualifica funzionale in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, alternativamente dei sottoindicati requisiti: a) diploma di laurea e cinque anni di anzianita' in 7 e 8 qualifica funzionale cumulativamente; b) diploma di maturita' e nove anni di anzianita' in 8 qualifica funzionale. 2. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i profili professionali messi a concorso, i titoli valutabili, la composizione delle commissioni di concorso nonche' le materie oggetto delle prove. 3. Le procedure di cui all'art. 19, comma 10, sono attivate dopo l'esperimento del concorso interno di cui al comma 1. 4. Per i concorsi di accesso alla dirigenza, gia' banditi alla data di approvazione della presente legge, la durata dei relativi corsi e' ridotta a due mesi, per un numero di ore settimanali non inferiore a dieci.