Art. 28.
           Norma transitoria per l'accesso alla dirigenza
 
  1. Nella prima applicazione della presente legge, e comunque  entro
e non oltre due anni dalla entrata in vigore della stessa, il 60% dei
posti  vacanti  della  qualifica  di  dirigente,  il  cui organico e'
determinato ai sensi dell'art.  11,  comma  6,  e'  coperto  mediante
concorso interno per titoli ed esami, riservato al personale di ruolo
appartenente  alla  7 e 8 qualifica funzionale in possesso, alla data
di entrata in  vigore  della  presente  legge,  alternativamente  dei
sottoindicati requisiti:
   a)  diploma  di  laurea  e  cinque  anni  di  anzianita'  in 7 e 8
qualifica funzionale cumulativamente;
   b) diploma di maturita' e nove anni di anzianita' in  8  qualifica
funzionale.
  2. Con provvedimento dell'ufficio di presidenza, da adottarsi entro
trenta  giorni  dall'entrata  in vigore della presente legge, vengono
stabiliti  i  profili  professionali  messi  a  concorso,  i   titoli
valutabili,  la composizione delle commissioni di concorso nonche' le
materie oggetto delle prove.
  3. Le procedure di cui all'art. 19, comma 10,  sono  attivate  dopo
l'esperimento del concorso interno di cui al comma 1.
  4. Per i concorsi di accesso alla dirigenza, gia' banditi alla data
di approvazione della presente legge, la durata dei relativi corsi e'
ridotta  a due mesi, per un numero di ore settimanali non inferiore a
dieci.