Art. 29. Prima attivazione della struttura organizzativa 1. Entro sessanta giorni dall'avvenuta costituzione delle direzioni generali di cui all'art. 9, comma 2, l'ufficio di presidenza provvede: a) a conferire l'incarico di direttore generale; b) a stabilire i tempi per la definizione delle strutture organizzative e dei relativi organici. 2. Il personale della prima e seconda qualifica funzionale dirigenziale cosi' come disciplinata dalla vigente normativa, conserva "ad personam" le rispettive qualifiche fino all'adozione, da parte dell'ufficio di presidenza, dei provvedimenti di attribuzione della nuova qualifica di dirigente di cui all'art. 17. 3. A seguito della prima attribuzione degli incarichi dirigenziali previsti nella struttura organizzativa, i dirigenti della prima e seconda qualifica dirigenziale sono inquadrati nella qualifica unica. 4. I dirigenti conservano il trattamento economico complessivo in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge fino all'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 11. 5. Sino all'approvazione del provvedimento di cui al comma 2 dell'art. 11 la graduazione delle posizioni dirigenziali fa riferimento esclusivamente all'articolazione di cui all'art. 9 anche per quanto concerne gli aspetti retributivi.