Art. 29.
           Prima attivazione della struttura organizzativa
 
  1. Entro sessanta giorni dall'avvenuta costituzione delle direzioni
generali  di  cui  all'art.  9,  comma  2,  l'ufficio  di  presidenza
provvede:
   a) a conferire l'incarico di direttore generale;
   b)  a  stabilire  i  tempi  per  la  definizione  delle  strutture
organizzative e dei relativi organici.
  2.  Il  personale  della  prima  e  seconda  qualifica   funzionale
dirigenziale   cosi'   come  disciplinata  dalla  vigente  normativa,
conserva "ad personam" le rispettive qualifiche fino all'adozione, da
parte dell'ufficio di presidenza, dei provvedimenti  di  attribuzione
della nuova qualifica di dirigente di cui all'art. 17.
  3.  A seguito della prima attribuzione degli incarichi dirigenziali
previsti nella struttura organizzativa, i  dirigenti  della  prima  e
seconda qualifica dirigenziale sono inquadrati nella qualifica unica.
  4.  I  dirigenti conservano il trattamento economico complessivo in
godimento alla data di entrata in vigore della  presente  legge  fino
all'attuazione dei provvedimenti di cui all'art. 11.
  5.  Sino  all'approvazione  del  provvedimento  di  cui  al comma 2
dell'art.    11  la  graduazione  delle  posizioni  dirigenziali   fa
riferimento  esclusivamente all'articolazione di cui all'art. 9 anche
per quanto concerne gli aspetti retributivi.