Art. 3.
         Competenze della dirigenza del Consiglio regionale
 
  1. Compete alla dirigenza supportare l'ufficio  di  presidenza,  il
suo  presidente  e gli altri organi consiliari, nell'assolvimento dei
rispettivi  compiti   istituzionali,   mediante   l'elaborazione   di
programmi,  di proposte e di schemi di provvedimenti amministrativi e
legislativi, nonche' assicurare la realizzazione  degli  obiettivi  e
delle finalita' di cui all'art. 1.
  2. Costituiscono attribuzioni della dirigenza:
   a)  la  gestione  finanziaria,  tecnica  ed  amministrativa  delle
strutture e delle attivita' cui e' preposta, compresa  l'adozione  di
tutti  gli  atti  che  impegnano  l'amministrazione  verso l'esterno,
mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di  organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo;
   b)  la  direzione  delle  strutture  organizzative  assegnate,  la
verifica dei risultati ed il controllo  dei  tempi,  dei  costi,  dei
rendimenti e della qualita' dell'attivita' amministrativa, nonche' le
relazioni   con   le   organizzazioni   sindacali  nell'ambito  delle
competenze di cui al contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  del
personale regionale;
   c)     lo     studio     delle     problematiche     di     natura
giuridico-amministrativa,   economico-sociale,    tecnico-scientifica
attinenti  alle  materie  di competenza del Consiglio regionale e dei
suoi organi interni, nonche'  l'elaborazione  di  relazioni,  pareri,
proposte;
   d)  il  compito  di  rappresentare  elementi  di  conoscenza  e di
valutazione utili per l'assunzione delle decisioni e la  formulazione
di  programmi  per  il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati
concordati, all'ufficio di presidenza, al suo presidente, agli organi
interni  del  consiglio  regionale  ed  alle  rispettive  presidenze,
nonche' ai dirigenti sovraordinati;
   e)  la responsabilita' di procedimenti amministrativi ivi compresi
quelli relativi agli appalti e ai  concorsi,  nonche'  la  presidenza
delle relative commissioni e la stipulazione dei contratti.
  3. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi.