Art. 3. Competenze della dirigenza del Consiglio regionale 1. Compete alla dirigenza supportare l'ufficio di presidenza, il suo presidente e gli altri organi consiliari, nell'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, mediante l'elaborazione di programmi, di proposte e di schemi di provvedimenti amministrativi e legislativi, nonche' assicurare la realizzazione degli obiettivi e delle finalita' di cui all'art. 1. 2. Costituiscono attribuzioni della dirigenza: a) la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle strutture e delle attivita' cui e' preposta, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante l'esercizio di autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; b) la direzione delle strutture organizzative assegnate, la verifica dei risultati ed il controllo dei tempi, dei costi, dei rendimenti e della qualita' dell'attivita' amministrativa, nonche' le relazioni con le organizzazioni sindacali nell'ambito delle competenze di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale regionale; c) lo studio delle problematiche di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale, tecnico-scientifica attinenti alle materie di competenza del Consiglio regionale e dei suoi organi interni, nonche' l'elaborazione di relazioni, pareri, proposte; d) il compito di rappresentare elementi di conoscenza e di valutazione utili per l'assunzione delle decisioni e la formulazione di programmi per il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati concordati, all'ufficio di presidenza, al suo presidente, agli organi interni del consiglio regionale ed alle rispettive presidenze, nonche' ai dirigenti sovraordinati; e) la responsabilita' di procedimenti amministrativi ivi compresi quelli relativi agli appalti e ai concorsi, nonche' la presidenza delle relative commissioni e la stipulazione dei contratti. 3. I provvedimenti di competenza dei dirigenti sono definitivi.