Art. 30. Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 e' sostituito dal seguente: "1. La contrattazione decentrata e' finalizzata al contemperamento tra l'interesse degli utenti, le esigenze organizzative e la tutela dei dipendenti. Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tenendo conto delle peculiarita' delle funzioni ed attivita' specifiche degli organi della Regione". 2. Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 e' sostituito dal seguente: "2. Con proprio provvedimento la Giunta regionale individua la delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata di cui al titolo III del decreto legislativo n. 29/1993". 3. Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 e' sostituito dal seguente: "3. La stipulazione dei contratti collettivi decentrati e' autorizzata dalla Giunta regionale nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal comma 3 dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993". 4. Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 10 marzo 1995, n. 10 e' sostituito dal seguente: "2. Salvo quanto previsto dagli artt. 6; 9, comma 3; 11, comma 5; 19, comma 10, le funzioni attribuite dalla presente legge alla Giunta regionale e al suo presidente sono attribuite, rispettivamente, all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale e al suo presidente".