Art. 30.
         Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1995, n. 10
 
  1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 10 marzo 1995,  n.
10 e' sostituito dal seguente:
  "1.  La contrattazione decentrata e' finalizzata al contemperamento
tra l'interesse degli utenti, le esigenze organizzative e  la  tutela
dei  dipendenti.  Essa si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali, tenendo conto delle  peculiarita'
delle funzioni ed attivita' specifiche degli organi della Regione".
  2.  Il comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 10 marzo 1995, n.
10 e' sostituito dal seguente:
  "2. Con proprio provvedimento  la  Giunta  regionale  individua  la
delegazione di parte pubblica per la contrattazione decentrata di cui
al titolo III del decreto legislativo n. 29/1993".
  3.  Il comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 10 marzo 1995, n.
10 e' sostituito dal seguente:
  "3.  La  stipulazione  dei  contratti  collettivi   decentrati   e'
autorizzata  dalla  Giunta  regionale nel rispetto delle prescrizioni
stabilite dal  comma  3  dell'art.  51  del  decreto  legislativo  n.
29/1993".
  4.  Il comma 2 dell'art. 31 della legge regionale 10 marzo 1995, n.
10 e' sostituito dal seguente:
  "2.  Salvo  quanto previsto dagli artt. 6; 9, comma 3; 11, comma 5;
19, comma 10, le funzioni attribuite dalla presente legge alla Giunta
regionale e  al  suo  presidente  sono  attribuite,  rispettivamente,
all'ufficio   di   presidenza   del  Consiglio  regionale  e  al  suo
presidente".