Art. 31. Norme finali ed abrogazioni 1. Le funzioni amministrative gia' di competenza delle strutture organizzative istituite alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono mantenute in capo ai servizi ed uffici preesistenti, fino alla approvazione da parte dell'ufficio di presidenza dei provvedimenti attuativi della presente legge. 2. Sono abrogate le norme di cui all'allegato B) della presente legge, nonche' i riferimenti a servizi, uffici e altre strutture organizzative del Consiglio regionale contenuti in leggi regionali vigenti, ivi comprese quelle che attribuiscono particolari funzioni alle suddette unita' organizzative. 3. Gli effetti abrogativi decorrono, tuttavia, dalla data di approvazione da parte dell'ufficio di presidenza dei provvedimenti sostitutivi o modificativi delle articolazioni organizzative contenute nelle norme abrogate e della rideterminazione dei contingenti di organico successiva alla rilevazione dei carichi di lavoro. 4. Al personale comandato, in servizio alla data del 30 giugno 1996 presso le segreterie dei componenti dell'ufficio di presidenza, si applicano fino al termine della sesta legislatura le disposizioni di cui alla legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5 "Ordinamento dei servizi e degli uffici del Consiglio regionale" e successive modificazioni; agli altri dipendenti delle segreterie dei componenti dell'ufficio di presidenza in servizio alla stessa data si applicano le disposizioni della legge regionale 14 gennaio 1980, n. 5 e successive modificazioni fino alla cessazione del rapporto in corso; i relativi costi fanno comunque carico alle risorse finanziarie di cui al comma 5 dell'art. 26. 5. Al personale comandato, in servizio alla data del 30 giugno 1996 presso le segreterie dei gruppi consiliari, si applicano fino al termine della sesta legislatura le disposizioni di cui alla legge regionale 23 giugno 1977, n. 31 "Assegnazione di personale ai gruppi consiliari" e successive modificazioni; agli altri dipendenti delle segreterie dei gruppi consiliari in servizio alla stessa data si applicano le disposizioni della legge regionale 23 giugno 1977, n. 31 e successive modificazioni fino alla cessazione del rapporto in corso; i relativi costi fanno comunque carico alle risorse finanziarie di cui al comma 4 dell'art. 27. 6. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti interno e contabile del Consiglio regionale, le funzioni attribuite a strutture organizzative ed ai relativi responsabili dai citati regolamenti interno e contabile sono demandate dalle strutture organizzative ed ai dirigenti da individuarsi con i provvedimenti di cui all'art. 9, commi 4, 5 e 6.