Art. 31.
                     Norme finali ed abrogazioni
 
  1. Le funzioni amministrative gia' di  competenza  delle  strutture
organizzative istituite alla data di entrata in vigore della presente
legge,  vengono  mantenute in capo ai servizi ed uffici preesistenti,
fino alla  approvazione  da  parte  dell'ufficio  di  presidenza  dei
provvedimenti attuativi della presente legge.
  2.  Sono  abrogate  le  norme di cui all'allegato B) della presente
legge, nonche' i riferimenti a  servizi,  uffici  e  altre  strutture
organizzative  del  Consiglio  regionale contenuti in leggi regionali
vigenti, ivi comprese quelle che attribuiscono  particolari  funzioni
alle suddette unita' organizzative.
  3.  Gli  effetti  abrogativi  decorrono,  tuttavia,  dalla  data di
approvazione da parte dell'ufficio di  presidenza  dei  provvedimenti
sostitutivi   o   modificativi   delle   articolazioni  organizzative
contenute  nelle  norme  abrogate  e   della   rideterminazione   dei
contingenti  di  organico  successiva alla rilevazione dei carichi di
lavoro.
  4. Al personale comandato, in servizio alla data del 30 giugno 1996
presso le segreterie dei componenti dell'ufficio  di  presidenza,  si
applicano  fino al termine della sesta legislatura le disposizioni di
cui alla legge regionale 14  gennaio  1980,  n.  5  "Ordinamento  dei
servizi   e  degli  uffici  del  Consiglio  regionale"  e  successive
modificazioni; agli altri dipendenti delle segreterie dei  componenti
dell'ufficio  di presidenza in servizio alla stessa data si applicano
le disposizioni della  legge  regionale  14  gennaio  1980,  n.  5  e
successive  modificazioni fino alla cessazione del rapporto in corso;
i relativi costi fanno comunque carico alle  risorse  finanziarie  di
cui al comma 5 dell'art.  26.
  5. Al personale comandato, in servizio alla data del 30 giugno 1996
presso  le  segreterie  dei  gruppi  consiliari, si applicano fino al
termine della sesta legislatura le disposizioni  di  cui  alla  legge
regionale  23 giugno 1977, n. 31 "Assegnazione di personale ai gruppi
consiliari" e successive modificazioni; agli altri  dipendenti  delle
segreterie  dei  gruppi  consiliari  in  servizio alla stessa data si
applicano le disposizioni della legge regionale 23  giugno  1977,  n.
31  e  successive  modificazioni fino alla cessazione del rapporto in
corso;  i  relativi  costi  fanno  comunque   carico   alle   risorse
finanziarie di cui al comma 4 dell'art. 27.
  6.  Ai  fini  dell'applicazione dei regolamenti interno e contabile
del  Consiglio  regionale,  le  funzioni   attribuite   a   strutture
organizzative  ed  ai  relativi  responsabili  dai citati regolamenti
interno e contabile sono demandate dalle strutture  organizzative  ed
ai  dirigenti  da individuarsi con i provvedimenti di cui all'art. 9,
commi 4, 5 e 6.